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Questo articolo è stato pubblicato il 08 aprile 2013 alle ore 06:45.
01|MANCANZA DELLA FORMA SCRITTA
Senza la forma scritta, il licenziamento è nullo.
La sanzione prevista è la reintegrazione nel posto di lavoro, a cui si aggiunge il pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, non inferiore a 5 mensilità e con obbligo di contribuzione. In alternativa alla reintegra, il datore dovrà versare fino a un massimo di 15 mensilità di indennizzo e il risarcimento del danno
02|VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA
Se il datore ha violato la procedura prevista dalla legge 223/1991, la sanzione prevista è il versamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
03|VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA
Se il licenziamento collettivo è avvenuto in violazione dei criteri di scelta (articolo 5 della legge 223/91), è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro, e il versamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, non superiore a 12 mensilità e con obbligo di contribuzione. In alternativa, indennizzo e risarcimento del danno
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Legge 23 luglio 1991 , n. 223
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
Legge 23 luglio 1991 , n. 223
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
Legge 20 maggio 1970 , n. 300
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. [Statuto dei lavoratori]
TITOLO II - Della libertà sindacale
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