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Questo articolo è stato pubblicato il 02 maggio 2013 alle ore 18:27.

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L'integrazione di Unico
Nel caso in cui il contribuente intende invece presentare una dichiarazione integrativa, sono previste tre caselle, la prima riguarda la "dichiarazione integrativa a favore", la seconda riguarda "la dichiarazione integrativa", cioè quella a sfavore del contribuente, e la terza serve solo per modificare l'originaria richiesta di rimborso (entro 120 giorni). Al riguardo, nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2013 persone fisiche, parte seconda "guida alla compilazione della dichiarazione", al paragrafo 3 "compilazione del frontespizio", alla voce "integrazione della dichiarazione", si legge che, scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni. Il contribuente che segnala nel frontespizio di presentare una "dichiarazione integrativa a favore", barrando la relativa casella, specifica infatti che sta presentando una dichiarazione a favore dopo la scadenza del termine. La dichiarazione a favore del contribuente può riguardare errori od omissioni contenuti nel modello Unico 2012 presentato entro il 1° ottobre 2012 in via telematica. Per esempio, il contribuente che si è dimenticato di indicare oneri sostenuti o versamenti effettuati nel modello Unico 2012 presentato lo scorso anno nei termini, non è soggetto a sanzioni perché presenta una dichiarazione "bonaria": il contribuente, cioè, corregge una dichiarazione nella quale ha pagato più di quanto doveva. La correzione si esegue, presentando l'Unico 2012, entro il 30 settembre 2013, barrando la casella "dichiarazione integrativa a favore" e senza pagare alcuna sanzione.

L'integrazione di Unico a sfavore con sanzioni e interessi
Il contribuente si può "ravvedere" per integrare a favore del Fisco una dichiarazione annuale Iva, redditi o Irap già presentata precedentemente. Il contribuente che segnala nel frontespizio di presentare una "dichiarazione integrativa", specifica infine che sta presentando una dichiarazione a suo sfavore, cioè con l'indicazione di maggiori somme dovute. In proposito, nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2013 persone fisiche, parte seconda "guida alla compilazione della dichiarazione", al paragrafo 3 "compilazione del frontespizio", alla voce "dichiarazione integrativa", sono previste due caselle. La prima casella deve essere barrata:
- nelle ipotesi di ravvedimento previste all'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo; può essere il caso, ad esempio, di un contribuente che ha presentato nei termini l'Unico 2012 e intende integrarlo per indicare alcuni redditi che aveva omesso in sede di presentazione di Unico 2012; questa dichiarazione può essere presentata entro il 30 settembre 2013, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche; sono dovuti i maggiori tributi, le sanzioni in misura ridotta e gli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 8, del Dpr 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minore reddito o, comunque, da cui consegua un minore debito d'imposta o un maggiore credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni; per le maggiori somme dovute, scaduti i termini per fruire della riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, le somme dovute, se non versate, le sanzioni e gli interessi saranno chiesti dall'agenzia delle Entrate e dagli istituti previdenziali per gli eventuali contributi dovuti.
Nel caso di presentazione della "dichiarazione integrativa", è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Entro 120 giorni il rimborso si può modificare in compensazione
E' anche prevista la casella "dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, Dpr 322/98)", che deve essere barrata solo in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, che modifica l'originaria scelta di richiesta del rimborso del credito, da usare in compensazione, a condizione che il rimborso non sia stato erogato anche in parte. In pratica, viene concessa una nuova chance ai contribuenti che, dopo avere presentato la dichiarazione annuale dei redditi e dell'Irap, si "pentono" di avere chiesto l'eccedenza a rimborso e vogliono modificarla in credito da usare in compensazione. Per modificare la scelta espressa in dichiarazione hanno 120 giorni di tempo. Condizione per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni. La modifica da rimborso in compensazione, da fare entro 120 giorni, è prevista dal nuovo comma 8-ter, inserito nell'articolo 8, del Dpr 322/1998, dall'articolo 7, comma 2, lettera i), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, cosiddetto "decreto sviluppo". Esso stabilisce che all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione".

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n. 472
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5


Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 , n. 322
Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1998, n. 208


Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita` produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662


Decreto legge 13 maggio 2011 , n. 70
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 13 maggio 2011, n. 110


Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. [Decreto Sviluppo]
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 L. 12.07.2011, n. 106

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