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Questo articolo è stato pubblicato il 02 maggio 2013 alle ore 18:27.

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Al via la stagione della dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2013, che può essere utilizzato da persone fisiche (lavoratori autonomi e imprenditori); società di persone; associazioni professionali; società ed enti soggetti all'Ires, cioè all'imposta sul reddito delle società, che, dal 2004, ha sostituito l'Irpeg, cioè la vecchia imposta sul reddito delle persone giuridiche. Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali, deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno, chi invece invia l'Unico in modalità telematica ha tempo fino al 30 settembre.

I soggetti esclusi dall'Unico
Non tutti i contribuenti sono obbligati alla dichiarazione unificata, modello Unico. Ad esempio, un contribuente, che come sostituto d'imposta deve presentare il modello 770 semplificato, è obbligato a presentare in via telematica tre distinte dichiarazioni: il modello Unico, che comprende le imposte sui redditi e l'Iva; il modello Irap; il modello 770 semplificato. Diverso è invece il discorso relativo a quei soggetti, principalmente le società di capitali che hanno un periodo d'imposta che non coincide con l'anno solare, che devono presentare quattro distinte dichiarazioni: Iva; imposte sui redditi; Irap; modello 770, per le somme assoggettate a ritenuta e contributi previdenziali. Le dichiarazioni possono essere anche cinque nel caso in cui le società di capitali devono presentare sia il 770 semplificato, sia il 770 ordinario.

La scadenza
Per la presentazione dei modelli annuali, Iva, Irap e Unico 2013 compreso, la scadenza ordinaria è fissata per il 30 settembre 2013. Le persone fisiche, nonché le società di persone o le associazioni tra professionisti, presentano all'agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (Dpr 22 luglio 1998, n. 322). Le società di capitali e gli altri soggetti Ires presentano le dichiarazioni entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per i soggetti Ires con esercizio che coincide con l'anno solare, la scadenza è perciò sempre quella del 30 settembre.

La correttiva nei termini
Il contribuente che, dopo avere presentato la dichiarazione, si accorge di avere commesso errori o dimenticanze può presentare una dichiarazione "correttiva nei termini", barrando sul frontespizio la casella. Può essere il caso di un contribuente che, nel mese di agosto 2013, presenta il modello Unico 2013 persone fisiche e che, prima della scadenza del termine, fissata per il 30 settembre 2013, si accorge di avere dimenticato di indicare alcuni oneri sostenuti nell'anno 2012. Egli può presentare, entro il 30 settembre 2013, in via telematica un nuovo modello Unico, completo in tutte le sue parti, che sostituisce integralmente il primo modello Unico 2013 già presentato.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n. 472
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5


Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 , n. 322
Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1998, n. 208


Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita` produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662


Decreto legge 13 maggio 2011 , n. 70
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 13 maggio 2011, n. 110


Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. [Decreto Sviluppo]
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 L. 12.07.2011, n. 106

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