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Questo articolo è stato pubblicato il 08 maggio 2013 alle ore 07:47.

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Sembra un paradosso, ma chi ha il proprio veicolo "bloccato" dalle "ganasce fiscali" è esente dal pagamento del bollo auto. Così alcune Regioni hanno approvato leggi che obbligano a pagare il tributo anche in questi casi. Ma hanno innescato incertezze: la prima di queste leggi regionali (quella delle Marche) era stata appena bocciata dalla Corte costituzionale e Basilicata e Puglia facevano entrare in vigore norme analoghe. Che verosimilmente sono destinate alla stessa sorte. Però continuano a essere applicate.

Il principio dell'esenzione dal pagamento è conclamato a livello nazionale dal 1998: l'articolo 17, comma 18 della legge finanziaria di quell'anno, recependo indicazioni della Consulta, aveva disposto che il bollo auto non va pagato in tutti i casi in cui si perde la disponibilità del veicolo, indipendentemente dal fatto che tale perdita venga annotata al Pra. Così, con la circolare 122/E dell'11 maggio 1998, l'allora ministero delle Finanze fece alcuni esempi di perdita di disponibilità del veicolo che faceva venir meno l'obbligo di pagare il tributo. La circolare citava anche il fermo amministrativo (fattispecie in cui rientrano anche le "ganasce fiscali"), il sequestro e, in generale, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Iniziava così una prassi di esenzione dal bollo per i veicoli sottoposti a "ganasce fiscali". In teoria, dal 2004 le Regioni non possono incidere su questa prassi: l'articolo 2, comma 222 della legge finanziaria di quell'anno - recependo anche in questo caso indicazioni della Consulta, secondo cui il bollo auto è un tributo proprio dello Stato - ha stabilito che le Regioni non potevano più legiferare in materia (tranne che sul fronte tariffario).

Dall'epoca, questo principio è stato violato alcune volte. Una di queste è stata proprio per garantirsi gettito anche su veicoli "ganasciati", partendo dal presupposto che in fondo i loro proprietari sono debitori dello Stato o di sue istituzioni, per cui "non meritano trattamenti di favore".

Così le Marche hanno imposto con legge regionale che il bollo in questi casi vada comunque pagato. La Consulta, con la sentenza 288/12, ha dichiarato incostituzionale questa legge.

Poco dopo, il 1° gennaio scorso, Basilicata e Puglia hanno fatto entrare in vigore disposizioni analoghe, che continuano a valere. Ovviamente, anche in questi casi è possibile un intervento della Corte costituzionale.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Prassi

Agenzia delle Entrate Risoluzione 2 dicembre 2008, n.462/E

Interpello ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 212 del 2000 - Rilascio del certificato di proprietà dei veicoli - Imposta di bollo

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