Condominio, che cosa cambia dal 18 giugno. Domande & risposte
Dall'amministratore alle maggioranze in assemblea, ecco che cosa cambia dal 18 giugno - Vai allo speciale
5. Come fanno i condòmini a convocare l'assemblea di propria iniziativa?
È rimasto invariato il dispositivo dell'articolo 66, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, riguardo all'autoconvocazione da parte dei condòmini. Questi possono procedere se l'amministratore, ricevuta la richiesta da almeno due condòmini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio, non ottemperi entro dieci giorni. Inoltre, l'assemblea – tanto ordinaria quanto straordinaria – può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino:
- quando manchi l'amministratore (ad esempio perché deceduto o quando i condòmini non sono più di otto);
- quando l'amministratore cessa dall'incarico a seguito della perdita dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione e richiesti per poter svolgere l'incarico di amministratore di condominio (ad esempio, in caso di iscrizione nel registro dei protesti bancari).
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