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Questo articolo è stato pubblicato il 03 giugno 2013 alle ore 06:46.

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Le indennità sostitutive, come per esempio la maternità, percepite lo scorso anno contribuiscono a determinare l'imponibile dei nuovi minimi e quindi vanno sottoposte a tassazione. Questi importi, però, non incidono sulla soglia dei 30mila euro di ricavi da rispettare per rimanere nel regime agevolato anche nel l'esercizio successivo (fermo restando gli altri requisiti richiesti). Un aspetto da considerare nella compilazione di Unico 2013 in cui il quadro LM sostituisce il vecchio quadro CM e presenta due novità: la nuova imposta del 5% (contro il 20% dei vecchi minimi) e la cancellazione del rigo dedicato allo scomputo delle ritenute. Ma andiamo con ordine.
I componenti reddituali
La circolare 17/E/2012 ha precisato che le indennità sostitutive rientrano a pieno titolo tra quelli tassabili anche dai contribuenti minimi ma non devono essere computati nella soglia dei 30mila euro. Tanto per fare un esempio, una lavoratrice autonoma che ha incassato 29.500 euro di compensi nel 2012, oltre a 3mila euro di indennità di maternità, indicherà nel rigo LM2 il dato di 32mila euro ma nel 2013 resterà a pieno titolo nel regime dei minimi. Altre peculiarità nella determinazione del reddito riguardano i costi per i beni promiscui che vanno dedotti nella percentuale fissa del 50%, mentre non si applica la riduzione del 25% per i componenti negativi derivanti dai costi rappresentati da vitto e alloggio in occasione di trasferte. In pratica non si applicano le regole del Tuir relative alla parziale deducibilità di alcuni componenti negativi, a eccezione per le spese di rappresentanza che – secondo la circolare 34/E/2009, paragrafo 9 – sono deducibili applicando le stesse regole degli altri contribuenti, e cioé nel limite dell'1,3% dei ricavi o dei compensi. Per determinare il reddito, quindi, i minimi devono fare uno sforzo mnemonico notevole per ricordare le regole del Tuir che si applicano (come per le spese di rappresentanza) e quelle che invece non si applicano (come per i beni promiscui e le spese per vitto alloggio o omaggi).
Le ritenute
Altra questione rilevante è la gestione delle ritenute subite dai nuovi minimi nel 2012. Si tratta per lo più di ritenute operate nei primi mesi di applicazione del regime agevolato quando ancora regnava una certa incertezza e non tutti gli operatori avevano avuto modo di considerare a pieno il provvedimento 185820 del 22 dicembre 2011 che, all'articolo 5, comma 2, ha abrogato l'operazione di ritenuta d'acconto sia per i lavoratori autonomi, sia per gli imprenditori. A tal fine il sostituito doveva inviare una dichiarazione al sostituto segnalando l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Per chi ha subito una ritenuta (erroneamente operata) si pone il problema di come scomputarla, dato che nel quadro LM è venuto meno il rigo, presente invece nel quadro CM del modello Unico 2012 in cui segnalare le ritenute subite come credito fiscale. Si è proposto di utilizzare il rigo LM 13 «ritenute da consorzi», anche per le ritenute operate direttamente sulla somma pagata dal committente al contribuente minimo. Si ritiene che tale opzione non sia possibile, poiché riguarda esplicitamente il caso particolare in cui il minimo faccia parte di un consorzio con attività esterna il quale abbia trasferito le ritenute subite ai propri consorziati. L'unica vera possibilità per gestire correttamente le eventuali ritenute subite dal contribuente minimo è richiederne il rimborso all'agenzia delle Entrate a seguito di errore materiale entro 48 mesi dal versamento in base all'articolo 37 del Dpr 602/1973.

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