Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 06 luglio 2013 alle ore 08:40.

Si presenta ancora una volta il problema di stabilire se gli impianti fotovoltaici siano beni immobili o mobili e la definizione assume importanza ai fini della quantificazione della plusvalenza. L'agenzia delle Entrate in due occasioni ha confermato la natura di bene mobile (circolare 46/2007 e 38/2010) e dovrebbe essere questa l'interpretazione giusta tenuto conto che i pannelli fotovoltaici sono oggetto di continui furti non asporto rapido.
Inoltre c'è il problema del trattamento fiscale delle riserve di utili in caso di trasformazione di società a responsabilità limitata in società semplice. A tal fine l'articolo 170 del Tuir dispone che le riserve costituite prima della trasformazione sono imputate ai soci nel periodo di imposta successivo alla trasformazione se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. A nostro parere è difficile sostenere la sospensione in capo alla società semplice che svolge attività agricola la quale è estranea alle regole della contabilità ordinaria e quindi del bilancio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In sintesi
IL CAMBIO DI REGIME
Il cambio di regime fiscale in materia di imposizione diretta riguarda le società agricole citate nel decreto legislativo n. 99/2004 (esercizio esclusivo delle attività agricole e denominazione comprendente la dicitura di società agricola).
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata, in possesso della qualifica di
società agricola, potevano
optare per la determinazione
del reddito in base al reddito agrario per le attività rientranti nell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir. Lo prevedeva l'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006
L'ABROGAZIONE
L'articolo 1, comma 513 della legge 228/2012 ha abrogato il comma 1093 della legge 296/2006 e anche il comma 1094; però quest'ultima disposizione riguardava le società che effettuavano la trasformazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci, ma non potendo usufruire di un regime fiscale agevolato non veniva utilizzata. La circolare delle Entrate n. 12 del 3 maggio 2013 ha interpretato la norma nel senso che la abrogazione della tassazione catastale per le società agricole è in vigore dal 1° gennaio 2013 e soltanto quelle in attività dal 2012 e che avevano optato almeno da tale anno, possono proseguire ad applicare la tassazione catastale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014

GLI OSTACOLI FISCALI
Le persone fisiche e le società semplici, nonché gli enti non commerciali che esercitano attività agricole di rientranti nell'articolo 32 del Tuir rientrano obbligatoriamente nel regime dei redditi fondiari (reddito dominicale ed agrario dei terreni).
L'ipotesi di modificare la società agricola costituita nella forma della società commerciale in società semplice o impresa individuale presenta grossi ostacoli fiscali. L'operazione può essere considerata elusiva ai sensi dell'articolo 37 bis del Dpr n. 600/73, ovvero ricadere nelle ipotesi di abuso del diritto (agenzia delle Entrate, risoluzione n. 177/28 aprile 2008; Corte di Cassazione sentenza n. 1449 del 4 luglio 2012)

IL RICORSO
La presunzione di elusività può essere contestata in quanto la trasformazione in società semplice sconta le imposte sulle plusvalenze e quindi è un atto oneroso sotto il profilo fiscale. Inoltre il contribuente deve avere il diritto di scegliere tra forme giuridiche che il sistema gli mette a disposizione. Il legislatore dovrebbe rispettare il legittimo affidamento nel senso che non può modificare norme di legge agevolative sulle quali i contribuenti avevano creduto ed effettuato gli investimenti.
La srl che si trasforma in società semplice deve verificare le conseguenze relative alle riserve di utili

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo II - Redditi fondiari


Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile


Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO III Disposizioni comuni - CAPO III Operazioni straordinarie

Shopping24

Dai nostri archivi