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Questo articolo è stato pubblicato il 21 luglio 2013 alle ore 08:39.
Prima di ricevere il pagamento della prestazione, le imprese appaltatrici dovranno consegnare dall'anno prossimo il nuovo Documento unico di regolarità tributaria (Durt). Lo prevede un emendamento approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera al decreto legge «del fare» (Dl 69/2013).
Analizzando l'emendamento, viene confermata l'abrogazione di ogni obbligo per committente e appaltatore in relazione all'Iva non versata nell'ambito della "catena" dell'appalto, semplificazione in vigore dal 22 giugno scorso. Tuttavia, per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente relative al rapporto di subappalto, in luogo dell'attuale documentazione (consistente in una asseverazione rilasciata da professionisti e Caf, ovvero, in alternativa, in un'autocertificazione del prestatore) è prevista l'acquisizione da parte dell'appaltatore presso l'agenzia delle Entrate di un documento (il Durt) attestante «l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. Se il pagamento avviene in assenza della prescritta documentazione, scatta la responsabilità solidale dell'appaltatore per le omissioni nei versamenti delle ritenute di lavoro dovute dal subappaltatore.
Il problema è che l'agenzia delle Entrate non ha mai a disposizione dati "in tempo reale" sulle violazioni nei versamenti, per cui viene prevista l'istituzione di un portale in cui «i soggetti interessati» avranno l'obbligo di trasmettere, in via digitale, «i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute». Se si pensa alla dimensione e alla strutturazione contabile della maggior parte dei subappaltatori, è facile immaginare che questo costituirà l'adempimento amministrativo più complesso che graverà su di loro, destinato (stando al testo normativo) a interrompersi solo con la piena attuazione delle procedure di fatturazione elettronica.
Il provvedimento attuativo del rilascio del Durt dovrebbe vedere la luce entro quattro mesi dalla conversione del Dl 69, e gli obblighi dovrebbero scattare (previo avviso da pubblicarsi sulla «Gazzetta Ufficiale») entro sei mesi dalla conversione, per cui, indicativamente, a fine gennaio 2014. Fino ad allora, si prosegue con asseverazioni e autocertificazioni, per le quali occorre comprendere se, una volta operativo il Durt, avranno ancora un ruolo o diverranno inutili.
Mentre la responsabilità riguarda le sole ritenute (peraltro relative a quel singolo appalto), il Durt è riferito indistintamente a tutti i debiti tributari, per cui il subappaltatore risulterà "non in regola" anche se non ha versato l'imposta di registro su un contratto di affitto o (se persona fisica) se ha in sospeso una cartella per oneri deducibili non documentati.
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