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Questo articolo è stato pubblicato il 25 luglio 2013 alle ore 06:45.

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Sotto il profilo pratico è evidente che per un imprenditore non è facile individuare un valore normale non censurabile dall'ufficio soprattutto in presenza di prestazioni di servizi anche perché, di norma, nel corso dei controlli l'amministrazione ritiene tale valore sottostimato se la verifica riguarda la società che ha emesso la fattura, e sovrastimato se l'ispezione interessa chi ha dedotto il costo.
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I princìpi
01 | IL QUADRO
La Corte di cassazione ha dato interpretazioni discordanti dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 110 del Tuir
02 | APPLICAZIONE ESTESA
Con la sentenza 17955 depositata il 24 luglio 2013 la Cassazione ha stabilito che «per la valutazione delle manovre sui prezzi di trasferimento interni costituenti il cosiddetto "transfer pricing domestico", va applicato il principio, avente valore generale, stabilito dall'articolo 9 Tuir (valore normale), che non ha soltanto valore contabile e che impone quale criterio valutativo, il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi, presi in considerazione dal contribuente»
03 | SOLO ALL'ESTERO
In precedenza (sentenza 23551 depositata il 20 dicembre 2012) la Cassazione aveva detto che «non si applica il valore normale per le transazioni infragruppo se le società hanno sede in Italia. La presunzione, infatti, riguarda soltanto i rapporti internazionali tra imprese del medesimo gruppo»
04 | LA NORMA
Il Tuir prevede che «i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, ... se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi»

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