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Questo articolo è stato pubblicato il 12 agosto 2013 alle ore 06:45.

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Gianfranco Ferranti
Le spese per le sponsorizzazioni sono integralmente deducibili come quelle di pubblicità, dato che si tratta di contratti a prestazioni corrispettive. È questa la conclusione a cui sono arrivati l'Assonime, nell'approfondimento 6 del 2013, e il ministero per i Beni culturali, nel decreto del 19 dicembre 2012.
La prassi
L'agenzia delle Entrate (con le risoluzioni 2/1016 del 1974, 9/204 del 1992 e 356/E del 2002) e la dottrina prevalente ritengono, correttamente, che le spese di sponsorizzazione debbano avere, al momento della determinazione del reddito d'impresa, lo stesso trattamento di quelle di pubblicità.
La circolare 34/E/2009 ha affermato che le spese di sponsorizzazione, per essere deducibili come spese di pubblicità, devono:
eavere come scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell'impresa;
ressere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del soggetto beneficiario.
La giurisprudenza
Le incertezze interpretative – come hanno rilevato Assonime e il ministero dei Beni culturali – derivano dalla giurisprudenza della Cassazione. I giudici di legittimità hanno infatti affermato (sentenze 8679/2011, 2790/2009, 21270 e 17602 del 2008, 9567/2007) che le spese di sponsorizzazione sarebbero da qualificare come spese di rappresentanza.
Da ultimo, l'ordinanza 3433/2012 ha esaminato il caso di una società operante nel settore dell'impiantistica per imballaggi, che non aveva provato l'esistenza di una «diretta aspettativa di ritorno commerciale» che potesse risultare «ragionevolmente riconducibile all'attività di un pilota professionista» e all'apposizione sulla vettura da corsa della denominazione della stessa società e non aveva spiegato, «neppure in memoria, quale potesse essere la concreta finalità di incremento commerciale».
Ma la pronuncia non ha negato in via di principio la riconducibilità delle spese per sponsorizzazioni tra quelle di pubblicità: ha solo stabilito la necessità che sussista un nesso tra l'attività svolta dalla società e quella sponsorizzata. In assenza di questo nesso, le spese non possono essere considerate di pubblicità, ma devono essere considerate di rappresentanza.
Il periodo d'imposta in contestazione, peraltro, era il 2004: antecedente, quindi, al 2008, quando è entrata in vigore l'attuale disciplina delle spese di rappresentanza. Con riferimento alle nuove regole, il decreto del 19 novembre 2008 ha stabilito che il carattere essenziale delle spese di rappresentanza è costituito dalla mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati, mentre le spese di pubblicità sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa deve essere ricercata nell'obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare, a fronte di un corrispettivo, «il marchio e/o il prodotto dell'impresa» per stimolarne la domanda.
Inoltre, le affermazioni contenute nelle sentenze della Suprema corte vanno contestualizzate con riguardo ai casi affrontati nelle decisioni di merito. In particolare, poteva sorgere il sospetto di una retrocessione, in tutto o in parte, allo sponsor del corrispettivo da parte del soggetto sponsorizzato, circostanza che non era stata, però, provata in sede di giudizio. La qualificazione tra le spese di rappresentanza, sembrerebbe, quindi, il "rimedio" escogitato dalla Corte per contrastare questo fenomeno.
Il ministero
Il ministero per i Beni culturali ha espressamente riconosciuto la natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni culturali realizzate attraverso pubblicazioni specializzate o il restauro di immobili di particolare interesse artistico o culturale.
Si tratta di un'attività di sponsorizzazione che può essere realizzata in forma "tecnica" (con un partenariato esteso alla progettazione e realizzazione dell'intervento, che avviene a cura e a spese dello sponsor), "pura" (lo sponsor si impegna unicamente a finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi del l'appalto dovuti dall'amministrazione) e "mista" (lo sponsor può, per esempio, fornire la sola progettazione, limitandosi a erogare il finanziamento per le lavorazioni previste). Lo sponsee deve, in ogni caso, promuovere il nome, l'immagine, il marchio, l'attività o i prodotti dello sponsor.
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