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Questo articolo è stato pubblicato il 24 agosto 2013 alle ore 08:44.

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Prima dell'invio di Unico è opportuno che le imprese rimettano mano al calcolo dell'imponibile e delle imposte Irpef/Ires, al fine di "testare" i comportamenti assunti prima dei versamenti sulla base dei chiarimenti nel frattempo intervenuti in tema di perdite su crediti. È questo uno degli aspetti più concreti dell'emanazione della tanto attesa circolare 26/E/2013, con cui l'agenzia delle Entrate ha diffuso i chiarimenti sulle modifiche all'articolo 101, comma 5 del Tuir operate dall'articolo 33, comma 5 del Dl 83/2012. Non sarà, infatti, infrequente rivedere determinate scelte, con conseguente "sbilanciamento" (in eccesso oppure in difetto) dei versamenti effettuati a titolo di saldo e acconto.
La distinzione principale da effettuare è tra soggetti tenuti al deposito del bilancio (tipicamente le società di capitali) e altre imprese. Per i primi, infatti, sono precluse scelte che non discendono da comportamenti tenuti in bilancio, poiché – come precisa la stessa circolare 26 – la disposizione prevede un componente negativo che non può prescindere dalla preventiva imputazione a conto economico (non necessariamente nello stesso esercizio), ai sensi dell'articolo 109 del Tuir. Non ci sono spazi, quindi, per portare a perdita crediti che in bilancio non sono stati oggetto né di imputazione a perdita né di svalutazione.
Diversamente dalle imprese personali, quindi, oggetto di attenzione dei soggetti Ires saranno le variazioni operate in Unico. In molti casi, ad esempio, alcuni crediti di modesto importo, considerati inesigibili e quindi portati a perdita (o, più correttamente, svalutati) nel conto economico, saranno stati ripresi fiscalmente, in attesa di conoscere le direttive dell'Agenzia. In questa ipotesi, la presentazione di Unico consente di rivedere al ribasso il calcolo del reddito imponibile, e quindi le imposte, con l'emergere di un credito da eccessivo versamento a quadro RX, immediatamente compensabile con altri debiti d'imposta (irrilevante, invece, l'effetto Irap). Correlativamente, anche gli acconti risulteranno eccessivi ma, con l'aggravio che si profila sulla rata di novembre a seguito della conversione del Dl 76/2013, ciò non costituisce un problema.
L'esame dei chiarimenti sull'esatta determinazione del plafond potrebbe far emergere anche un recupero di imponibile. Supponiamo che un'unica cessione sia stata oggetto lo scorso anno di due fatture di acconto e una di saldo, ciascuna dell'importo di 2mila euro, non pagata da almeno sei mesi a fine 2012. Se si sono portati a perdita tutti e tre i crediti confidando sul "modesto importo", occorre rivedere i ragionamenti, perché – stando alla circolare 26/E – in questo caso si è in presenza di una posizione da considerare unitariamente, e il plafond è superato. Per non procedere all'incremento dell'imponibile con conseguente necessità di ricorrere a ravvedimenti operosi, occorre verificare se la situazione concreta può rientrare in uno degli altri casi descritti nella tabella qui a fianco (ad esempio per la presenza di «elementi certi e precisi» che rendano definitiva la perdita, oppure per l'«antieconomicità» dell'azione di recupero).
Certo, sarebbe stato più semplice se i chiarimenti fossero intervenuti all'atto della predisposizione dei bilanci e non molti mesi più tardi e con gli F24 già versati o in procinto di esserlo; il tempo, a dire il vero, non mancava, essendo la disposizione entrata in vigore il 12 agosto 2012, esattamente un anno prima della circolare. Fortunatamente, su uno degli aspetti più attesi dei chiarimenti – vale a dire il decorso dei sei mesi come momento a partire dal quale la deducibilità è ammessa, "appoggiandosi" da lì in avanti al comportamento contabile – l'amministrazione ha assunto una posizione equilibrata, nella speranza che il rigore mancante nella circolare non emerga a livello operativo locale.
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Dentro o fuori
Tutte
La perdita deve essere definitiva e non temporanea
Svalutato internamente e non ceduto
Si applica l'articolo 101, comma 5 unitamente all'articolo 110, comma 10 (Paesi black list)
Vantato verso ente pubblico
Azioni esecutive infruttuose non implicano la definitività della perdita
Si applica l'articolo 101, comma 5 unitamente all'articolo 110, comma 10 (Paesi black list) Vantato verso soggetto non residente
Di modesto importo (superiori a 2.500/5mila euro)
La deduzione è ammessa, dopo aver attivato i solleciti di pagamento, se i costi per l'attivazione delle procedure di recupero sono uguali o maggiori all'importo del credito da recuperare, considerando anche i costi interni di gestione ("antieconomicità"). Altrimenti occorrono gli elementi «certi e precisi»

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