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Questo articolo è stato pubblicato il 24 agosto 2013 alle ore 08:44.

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Ceduto pro soluto
Quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (articolo 2359 del Codice civile) rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto. Oppure in presenza della condizione previste al rigo precedente. Si applica l'articolo 37-bis del Dpr 600/73 (disciplina antielusiva)
Oggetto di transazione con il debitore
Creditore e debitore sono tra loro indipendenti la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi). Si applica anche in questo caso l'antieconomicità
Oggetto di rinuncia o remissione
Solo se la rinuncia risulta inerente all'attività d'impresa (e non appaia quindi come una liberalità). L'inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive
Prescritti
La prescrizione rende definitiva la perdita, a prescindere dall'importo del credito e ciò anche in precedenza al decreto legge 83/2012. L'inerzia del creditore può mascherare, tuttavia, una liberalità
Di modesto importo (non superiori a 2.500/5mila euro)
La definitività è già prevista dalla norma. Si fa riferimento al valore nominale del credito (al lordo di eventuali svalutazioni e al netto degli importi già incassati), comprensivo di Iva ma senza interessi di mora, ovvero al costo di acquisto. Risulta indispensabile la previa imputazione della perdita a contro economico, anche in un periodo precedente (in questo ultimo caso si opera una variazione in diminuzione). E' valida anche l'imputazione come svalutazione. Il decorso dei sei mesi (da valutarsi al termine del periodo d'imposta) è il momento a partire dal quale è fiscalmente ammessa la perdita.
Pluralità di crediti di modesto importo
La verifica del limite quantitativo si effettua sul singolo credito corrispondente a ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie. Si applica il "cumulo", invece, in presenza di un rapporto giuridico unitario (esempio: fatture di acconto e saldo). In questo caso la verifica si effettua prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta, senza però considerare quelli in cui la scadenza del semestre si è avuta nei periodi precedenti
Se la perdita è imputata a conto economico nel 2012 o in periodi successivi. L'Agenzia non dice nulla di definitivo sui crediti stralciati o svalutati a conto economico in anni precedenti al 2012 e ripresi fiscalmente a tassazione
Di modesto importo e con semestre compiuto prima del 2012
Una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza, con previa imputazione a conto economico. Per valutazioni risultano utili i documenti ufficiali propri delle diverse procedure
Oggetto a procedura concorsuale o accordo di ristrutturazione
Le perdite rilevano solo per la parte eccedente il fondo fiscalmente riconosciuto, che va utilizzato prioritariamente
Tutte in presenza di fondo svalutazione

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