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Questo articolo è stato pubblicato il 26 agosto 2013 alle ore 06:45.

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A CURA DI
Giacomo Albano
Luca Miele
Le imprese possono sospendere la tassazione della plusvalenza, determinata in caso di trasferimento di sede al l'estero in un Paese della Ue, in Islanda o in Norvegia, in attesa del futuro realizzo.
Il Dm Economia del 2 agosto 2013 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 agosto scorso) ha stabilito le modalità di attuazione della normativa prevista dal comma 2-quater dell'articolo 166 del Tuir in materia di sospensione della riscossione delle imposte sui redditi che emergono a fronte del trasferimento all'estero, con conseguente perdita della residenza fiscale in Italia.
Il decreto non si applica ai trasferimenti di sede che avvengono mediante operazioni straordinarie, ma è evidente che anche tale normativa dovrà essere modificata in quanto la fattispecie è del tutto analoga a quella prevista dall'articolo 166 del Tuir, con la differenza che l'effetto della perdita della residenza fiscale in Italia dipende ad esempio, in un caso, da una fusione intra-Ue, mentre nell'altro, da un trasferimento di sede.
La portata della sospensione
Il decreto compie alcune scelte significative in merito ai plusvalori relativi a beni e componenti la cui tassazione può essere sospesa e a quelli che, invece, devono necessariamente essere assoggettati a imposizione al l'atto del trasferimento.
La sospensione può riguardare il realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale trasferito, laddove in questi componenti si comprendono il valore dell'avviamento e quello delle funzioni e dei rischi propri del l'impresa, determinati sulla base dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento. Deve intendersi, quindi, definitivamente superato il dubbio circa la tassazione dell'avviamento e degli "immateriali" in caso di trasferimento di residenza fiscale.
Il possibile differimento della riscossione non può invece riguardare:
- i maggiori e i minori valori dei cosiddetti beni merce (il veloce turnover delle attività correnti sconsiglia infatti una tassazione rinviata post trasferimento);
- i fondi in sospensione d'imposta non ricostituiti nell'eventuale stabile organizzazione italiana "residua" (e ciò in ragione della difficoltà di dover monitorare all'estero i fondi e gli eventi, previsti dalla legge italiana, che dovrebbero determinare l'interruzione della sospensione della tassazione);
- gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione siano state rinviate in conformità alle disposizioni tributarie domestiche. Viene in tal modo riconosciuta la rilevanza fiscale, in sede di trasferimento, delle posizioni fiscali soggettive (fondi rischi tassati, oneri deducibili in più esercizi, plusvalenze rateizzate eccetera), che assumono rilievo integrale nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento.

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