Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 26 agosto 2013 alle ore 06:45.

My24

Le perdite
Una volta individuata la base imponibile, come somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze relative ai beni oggetto di trasferimento, il decreto stabilisce altresì la possibilità di abbattere tale imponibile con eventuali perdite fiscali. È, infatti, disposto che le perdite fiscali di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia. L'eventuale eccedenza, unitamente all'eventuale perdita di tale periodo, può invece compensare la plusvalenza che emerge in sede di trasferimento.
Si ritiene che l'utilizzo di un'eventuale perdita fiscale per abbattere la plusvalenza (unitaria) latente deve comunque rispettare le limitazioni previste dall'articolo 84 del Tuir. Pertanto, la perdita fiscale – a meno che non sia stata realizzata nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della società – può essere computata in diminuzione della plusvalenza in misura non superiore all'80% della stessa.
Resta inteso che, qualora in seguito al trasferimento di residenza, l'impresa non lasci in Italia una stabile organizzazione, in assenza di altre stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, le perdite non compensate potrebbero essere riconosciute dallo Stato Ue o See di destinazione, come desumibile da recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia (21 febbraio 2013, causa C-123/11).
Lo stop parziale
Ci si chiedeva se il regime sospensivo dovesse o meno riguardare l'intero importo del l'imposta oppure se sarebbe stato possibile scegliere tra l'immediato pagamento della plusvalenza latente riferita ad alcuni beni e il rinvio della riscossione dei tributi per altri beni. Il decreto prevede che il differimento della riscossione della exit tax non debba riguardare necessariamente tutto il complesso aziendale, ma possa essere esercitato anche per un singolo bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L'applicazione concreta
La disciplina della exit tax
IL CASO
LA SOLUZIONE
LA SOSPENSIONE
Una società di ricerca trasferisce la residenza nel Regno Unito. Alla data del trasferimento l'unica plusvalenza implicita negli asset aziendali riguarda un brevetto, iscritto contabilmente al valore di 100mila euro, con valore di mercato di 1 milione di euro. La società opta per la sospensione della riscossione delle imposte. Dopo due anni la società cede il brevetto a 5 milioni
Con la vendita del brevetto, la società realizza una plusvalenza di 4,9 milioni. La plusvalenza andrà tassata in Italia per 900mila euro (plusvalore maturato fino al trasferimento e sospeso), mentre gli ulteriori 4 milioni maturati all'estero saranno ivi soggetti a tassazione. La società dovrà prestare garanzie sull'Ires relativa alla plusvalenza sospesa
LA RATEIZZAZIONE
Una società di sviluppo software trasferisce la propria residenza in Lussemburgo nel 2013. Alla data del trasferimento la plusvalenza relativa agli asset aziendali, incluso l'avviamento, ammonta complessivamente a 500mila euro. La società opta per la rateizzazione in dieci anni delle imposte dovute al trasferimento
Sulle somme rateizzate (500.000 x 27,5% = 137.500) sono dovute garanzie e maturano interessi. Se nel 2015 la società cede la propria azienda a un soggetto extra-Ue realizzando una plusvalenza di 1,5 milioni, il realizzo dei beni con la cessione dell'azienda non modifica il pagamento rateizzato delle imposte
L'OPZIONE MISTA
Una holding industriale trasferisce la residenza in Olanda. Nel patrimonio sono presenti partecipazioni immobilizzate e alcuni marchi commerciali. La società opta: eper la sospensione fino al realizzo in relazione alle plusvalenze relative alle partecipazioni; rper la rateizzazione decennale dell'imposta relativa ai marchi
In entrambi i casi sono dovute garanzie sugli importi sospesi. Sulle imposte rateizzate maturano anche interessi, mentre le partecipazioni saranno oggetto di monitoraggio. L'Ires sulla plusvalenza delle partecipazioni sarà dovuta al realizzo delle stesse, mentre le imposte sui marchi saranno rateizzate in 10 anni, anche in caso di realizzo prima del decennio
LA FUSIONE
La Alfa Spa viene incorporata dalla propria controllante francese per effetto di una fusione intracomunitaria a seguito della quale non resta in Italia una stabile organizzazione e i beni dell'incorporata confluiscono nell'incorporante. Alla data della fusione emergono plusvalenze relative ai cespiti aziendali e all'avviamento di Alfa
Le plusvalenze sui beni della incorporata e sull'avviamento sono immediatamente soggette a tassazione, senza possibilità di sospensione. Viceversa, nel caso Alfa avesse prima trasferito la propria residenza in Francia e poi fosse stata incorporata, avrebbe potuto beneficiare della sospensione della riscossione fino al realizzo
LA DETERMINAZIONE
Una Spa trasferisce all'estero la residenza. Il suo patrimonio è costituito da immobilizzazioni immateriali, iscritte a 20mila euro (valore di mercato di 100mila euro) e immobilizzazioni materiali iscritte a 30mila euro (valore di mercato 10mila). Ci sono inoltre un avviamento non iscritto di 50mila euro e perdite pregresse pari a 130mila euro
La plusvalenza unitariamente determinata all'atto del trasferimento è complessivamente pari a 110.000 euro . La plusvalenza unitaria potrà essere compensata nei limiti dell'80% (88mila) con le perdite pregresse o al 100% (110mila) se si tratta di perdite maturate nei primi tre esercizi

Shopping24

Dai nostri archivi