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Questo articolo è stato pubblicato il 30 agosto 2013 alle ore 06:45.

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Proroga dei contratti a termine acausali sottoscritti anche prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto lavoro, mantenimento della lista di attività difficilmente riconducibili alle collaborazioni a progetto, nessun obbligo di pagamento del 50% del contributo Aspi per i contratti intermittenti cessati ex lege. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti al Dl 76/13 contenuti nella circolare del ministero del Lavoro 35/13, diramata ieri.
In materia di contratto a termine la circolare sottolinea anzitutto le novità apportate alla disciplina del primo contratto acausale, in primo luogo sulla proroga. Com'è noto, il decreto ha rimosso il divieto di proroga di tale contratto. In sede di conversione, è stato poi chiarito che il termine massimo dei 12 mesi è comprensivo dell'eventuale proroga. La circolare precisa che la possibilità di proroga si applica anche ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto (evidentemente per una durata inferiore ai 12 mesi) e non ancora scaduti.
Il Ministero precisa, inoltre, che alla proroga si applica la disciplina dell'articolo 4 del Dlgs 38/01, ad eccezione del requisito relativo alla «esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga». Ciò significa che sarà ammessa una sola proroga e che essa dovrà riferirsi alla stessa attività lavorativa per cui il contratto è stato stipulato. Per quanto attiene agli intervalli tra un contratto a termine e l'altro riportati dal Decreto lavoro alle durate precedenti la riforma Fornero (legge 92/12), si precisa che per tutti i contratti a termine stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto (28 giugno 2013) è sufficiente rispettare i nuovi inferiori intervalli (10 o 20 giorni) anche se il precedente rapporto a termine è sorto prima di tale data. Sempre in materia di contratto a termine, il Ministero sottolinea che l'esclusione delle assunzioni a termine di lavoratori in mobilità dal campo di applicazione del Dlgs 368/01 significa che per i contratti a termine con tali soggetti non è necessario né indicare una causale, né rispettare gli intervalli. Inoltre, i lavoratori assunti dalla mobilità da computarsi nell'organico al fine del riconoscimento dei diritti sindacali sono solo quelli assunti dall'entrata in vigore del decreto (28 giugno 2013).
Con riferimento ai contratti a progetto, Il ministero sottolinea come il legislatore, sostituendo la disgiuntiva «o» con la congiuntiva «e» nell'espressione «esecutivi e ripetitivi», abbia voluto evidenziare l'incompatibilità del contratto a progetto con attività che si risolvano nella mera attuazione di quanto impartito dal committente (compiti meramente esecutivi) e che, allo stesso tempo, risultino elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo (compiti meramente ripetitivi). A questo riguardo non si ravvisa alcun contrasto con le indicazioni ministeriali fornite dalla circolare 29/12, con cui erano state individuate alcune figure la cui attività risulta difficilmente riconducibile a un progetto. Sempre in materia di co.co.pro., si rileva che la necessità di convalida delle risoluzioni consensuali e del recesso del collaboratore non si estende alle collaborazioni occasionali e alle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in albi.
In materia di lavoro intermittente, poi, il Ministero evidenzia che il «contingentamento» nell'utilizzo dell'istituto (limite massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari) non fa venir meno la necessità dei requisiti di carattere oggettivo o soggettivo già previsti dagli articoli 34 40 del Dlgs 276/03. Il decreto, rileva infine la circolare, ha spostato all'1 gennaio 2014 il termine ultimo di vigenza dei contratti di lavoro intermittente stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero (18 luglio 2013)e con essa incompatibili. Allo spirare del termine, i contratti incompatibili cesseranno di produrre effetto. Precisa il Ministero che tale cessazione ex lege, proprio perché prescinde dalla volontà del datore di lavoro, non farà sorgere l'obbligo di pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 92/2012. In caso, invece, di continuazione della prestazione intermittente in forza di un contratto non più compatibile con la disciplina in vigore, in sede ispettiva sarà riconosciuto un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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I principali chiarimenti

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