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Questo articolo è stato pubblicato il 30 agosto 2013 alle ore 06:45.

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LA NOVITÀ NORMATIVA
LA PRECISAZIONE
CONTRATTI
Rapporti coinvolti
Rimosso il divieto di proroga dei contratti a termine sottoscritti senza indicazione della causale per la durata massima di 12 mesi, stabilito dalla riforma Fornero (legge 92/12)
Retroattività
La possibilità di proroga si applica anche ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto 76/13 (28 giugno 2013) per una durata inferiore ai 12 mesi e purché non siano ancora scaduti

DIMISSIONI
Estensione della convalida
Estesa la procedura di convalida delle risoluzioni consensuali
dei rapporti di lavoro e delle dimissioni ad alcune co.co.pro. (anche
a progetto) e agli associati in partecipazione
Modalità applicative
Rispetto ai nuovi tipi di rapporti per cui viene estesa la procedura di convalida della risoluzione consensuale o delle dimissioni si applicano le modalità già previste per i rapporti di lavoro subordinato
CO.CO.PRO.
Ambito d'applicazione più ampio
Nelle collaborazioni a progetto, quest'ultimo non può comportare lo svolgimento di compiti meramente «esecutivi e ripetitivi», mentre nel Dlgs 276/03 essi non dovevano essere meramente «esecutivi o ripetitivi»
Lista ancora valida
L'introduzione della congiunzione «e» non incide sulle indicazioni ministeriali contenute nella circolare 29/12, con cui erano state individuate ai fini ispettivi le attività difficilmente riconducibili a un progetto
ASSOCIAZIONE
Stabilizzazione
Definita una procedura per la stabilizzazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Contenzioso
La presenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
non definitivi relativi alla qualificazione dei rapporti pregressi
e di eventuali ispezioni in corso non pregiudica l'accesso alla sanatoria
LAVORO
Vigenza differita
Spostato al 1° gennaio 2014 il termine ultimo di vigenza dei contratti di lavoro intermittente stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero (18 luglio 2012) non più compatibili con la nuova disciplina
Nessun aggravio
La cessazione ex lege di questi contratti non farà sorgere l'obbligo di pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 92/12 (50% trattamento iniziale Aspi per ogni 12 mesi d'anzianità aziendale)

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