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Questo articolo è stato pubblicato il 16 settembre 2013 alle ore 06:49.

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Cambia, dal 1° ottobre, la gestione della formazione degli apprendisti: il piano formativo individuale sarà obbligatorio solo per la formazione tecnico-professionale, quella che i contratti collettivi consentono di svolgere contestualmente alla prestazione lavorativa.
Questa modifica – apparentemente di poca rilevanza – ne trascina con sé un'altra molto importante, che la stessa circolare 35/2013 del ministero del Lavoro ha recentemente messo in evidenza: gli ispettori dovranno adottare eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori esclusivamente in relazione ai contenuti del piano individuale. La formazione base e trasversale (quella regionale, per intenderci), resta dunque un obbligo, ma le eventuali violazioni in questo campo non potranno incidere sulla qualificazione del rapporto.
Le regole
Il quadro normativo è contenuto nell'articolo 2, commi 2 e 3 del Dl 76/2013. In particolare, il comma 2, con la finalità di «restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro», sollecita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad adottare, entro il 30 settembre 2013, linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, «anche in vista di una disciplina più uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica». Un nodo, quest'ultimo, che per condivisione generale costituisce il principale impedimento allo sviluppo del contratto di apprendistato.
Le nuove linee guida
Il legislatore ha previsto che nell'ambito delle linee guida possano essere disciplinati, in deroga al Testo unico sull'apprendistato (Dlgs 167/2011), tre aspetti specifici della formazione, nel modo seguente:
- il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente sulla formazione per acquisire le competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- è semplificata la registrazione della formazione;
- in caso di imprese multilocalizzate, la formazione deve avvenire nel rispetto della disciplina della Regione dove l'impresa ha la sua sede legale.
Fin qui una norma di indirizzo per le Regioni, che hanno la competenza in tema di formazione base e trasversale.
L'aspetto più significativo è il passaggio successivo della norma: trascorso inutilmente il termine del 30 settembre, per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante trovano diretta applicazione le previsioni sopra indicate.
La situazione da ottobre
Alla luce di questo quadro normativo, e ipotizzando che sia ragionevolmente difficile l'approvazione delle linee guida entro fine mese, dal 1° ottobre entreranno in vigore le novità previste dal Dl 76/2013 per la formazione.
Dal punto di vista dei destinatari delle modifiche, non è escluso che, oltre alle nuove assunzioni, queste possano riguardare anche i rapporti di apprendistato in corso di validità, considerando il generale richiamo «alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere».
Sotto il profilo procedurale, invece, il datore di lavoro è obbligato a compilare il piano formativo individuale solo con la formazione tecnico-professionale individuata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Si tratta, dunque, della formazione normalmente svolta mentre si esegue la prestazione di lavoro, grazie all'intervento del tutor o del responsabile dell'azienda.
Gli ispettori potranno disconoscere il rapporto di apprendistato, con le conseguenze contributive e di inquadramento previste, solo se quest'ultima formazione non sia stata svolta. E qui interviene la circolare 35/2013, in base alla quale la registrazione della formazione deve essere svolta con contenuti minimi, anche sulla base di formulari realizzati dalla contrattazione collettiva.
Il nuovo scenario sanzionatorio illustrato nella circolare 35/2013 potrebbe dare nuovo impulso al contratto di apprendistato. Questo risultato potrebbe tuttavia essere messo in discussione, perché la legge fa salva, anche dopo il 1° ottobre, «la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni».
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La road map dal 1° ottobre
Che cosa cambia per l'apprendistato dopo il Dl 76/2013
8Il piano formativo è il principale riferimento per valutare la correttezza degli adempimenti a carico del

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