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Questo articolo è stato pubblicato il 16 settembre 2013 alle ore 06:49.

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datore di lavoro
8Dal 1° ottobre 2013 è obbligatorio solo per la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche disciplinata dai contratti nazionali di lavoro
8Gli ispettori adotteranno eventuali sanzioni solo per i contenuti del
piano formativo e quindi per la formazione "interna"
8Nelle imprese multilocalizzate, la formazione base e trasversale avviene nel rispetto della disciplina della Regione dove l'impresa ha la sede legale
8L'unificazione della disciplina riguarda principalmente i contenuti e la durata della stessa formazione
8La formazione unificata va applicata compatibilmente con l'offerta formativa della Regione dove l'apprendista svolge l'attività, senza comportare un obbligo di frequenza di corsi extra-Regione e quindi maggiori oneri per le imprese
8La quantità della formazione "interna"
è individuata dalla contrattazione collettiva e riportata nel piano formativo individuale
8L'ispettore deve verificare la quantità della formazione svolta ed eventualmente emanare una "disposizione" per recuperare
il debito formativo
8La mancata formazione nel primo anno di apprendistato non può mai essere sanzionata perché è sempre recuperabile negli anni successivi
8Dal 1° ottobre 2013 la registrazione della formazione dovrà essere effettuata in un libretto formativo
con contenuti semplificati oppure
sulla modulistica individuata dai contratti collettivi di lavoro
8Le informazioni essenziali da inserire, oltre alle informazioni personali sull'apprendista, sono quelle
relative a: tipologia, descrizione, contesto di acquisizione, periodo, documenti a supporto dell'avvenuto percorso formativo

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