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Questo articolo è stato pubblicato il 07 ottobre 2013 alle ore 06:49.

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A CURA DI
Gianfranco Ferranti
I rimborsi spese percepiti dai lavoratori autonomi occasionali non sono tassabili come redditi diversi se la prestazione è a titolo gratuito. La semplificazione prevista dalla risoluzione 49/E/2013 non si applica, però, se la prestazione è remunerata o le spese effettivamente sostenute sono inferiori, anche di poco, all'importo rimborsato: in tali casi, quindi, il committente deve effettuare la ritenuta e il percipiente è obbligato a dichiarare quale reddito diverso la differenza tra il compenso e le spese. Il principio di favore non riguarda, inoltre, gli esercenti arti e professioni, per i quali i rimborsi delle spese diverse da quelle anticipate in nome e per conto del cliente sono sempre assimilati ai compensi.
L'apertura della risoluzione 49/E/2013 è un primo passo sulla strada della semplificazione dei complessi adempimenti relativi ai rimborsi spese. Il Ddl sulle semplificazioni (atto Senato 958) – all'esame in prima lettura di Palazzo Madama – prevede che le prestazioni di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista e non possono essere dedotte in dichiarazione dei redditi (si veda l'altro articolo in pagina): principio che si ritiene estendibile anche ai lavoratori autonomi occasionali.
Finora la prassi dell'amministrazione finanziaria ha ricondotto nella nozione di compensi, oltre alle somme percepite come remunerazione dell'opera svolta, anche quelle conseguite a titolo di rimborso delle spese sostenute (il documento di prassi cita le circolari 1/RT del 1973 e 58/E/2001 e le risoluzioni 20/E/1998 e 69/E/2003).
La risoluzione 49/E/2013 riconferma tale principio ma rileva che il reddito di lavoro autonomo non abituale è determinato tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta; in assenza del primo il reddito è pari a zero anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d'imposta.
I paletti
Così l'Agenzia ha ritenuto che in situazioni del genere il committente non assoggetti a ritenuta i rimborsi spese e il percipiente (residente o meno in Italia) non li indichi in dichiarazione dei redditi, a condizione che:
- le spese siano «solamente quelle strettamente necessarie» per lo svolgimento dell'attività occasionale mentre se il compenso, «anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente», eccede tali spese viene meno il carattere gratuito della prestazione e l'intero importo erogato dal committente risulta imponibile;
- il committente acquisisca i titoli certificativi delle spese, che dovranno essere attentamente controllati per verificare la sussistenza della condizione di cui al punto precedente.

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