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Questo articolo è stato pubblicato il 18 ottobre 2013 alle ore 06:52.

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Gian Paolo Tosoni
Concessa la facoltà di rivalutare i beni dell'impresa. L'articolo 6, commi 6 e seguenti del disegno di legge di stabilità 2014, ripropone la possibilità di rivalutare i beni dell'impresa e le partecipazioni; il maggior valore dei beni rivalutati è riconosciuto ai fini fiscali ed è consentito l'affrancamento delle riserve che si generano.
Il testo ripropone abbastanza fedelmente il dettato normativo degli articoli da 10 a 15 della legge 342/2000, che ha introdotto una modalità di rivalutazione applicata a più riprese e che ha riguardato l'ultima volta dei beni iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2004.
Sono ammessi alla rivalutazione i soggetti Ires, nonché tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, sia in contabilità semplificata che ordinaria. Per i soggetti in contabilità semplificata, in assenza di un bilancio, la rivalutazione, possibile solo per i beni iscritti nel registro beni strumentali che risultano acquisiti entro il 31/12/2012, va evidenziata in apposito prospetto bollato e vidimato, dal quale dovranno risultare il costo fiscalmente riconosciuto e la rivalutazione effettuata.
La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. Quindi nel caso di impresa con l'esercizio coincidente con l'anno solare, la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio relativo all'esercizio 2013 relativamente ai beni iscritti a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente.
I maggiori valori attribuiti alle poste rivalutate si considerano riconosciuti ai fini delle imposte dirette a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione. Pertanto i maggiori ammortamenti saranno deducibili a partire dall'esercizio 2016. Il riconoscimento fiscale è subordinato al versamento di una imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili (terreni) sul maggior valore derivante dalla rivalutazione. Tale importo andrà versato in tre rate annuali con le stesse scadenze previste per le imposte dirette e ciò a partire dalla prima scadenza successiva all'esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione (16 giugno 2014).
La norma consente di procedere alla rivalutazione di tutti i beni di impresa e delle partecipazioni iscritti a bilancio, con la sola esclusione dei beni immobili destinati alla vendita o scambio (c.d. immobili merce). Seguendo le istruzioni delle Entrate nella circolare esplicativa 18/E del 13/06/2006, riguardante la precedente rivalutazione, si ritiene che la rivalutazione sia possibile per tutti le immobilizzazioni ammortizzabili e non (terreni), sia materiali che immateriali. Mentre risultano esclusi dal campo di applicazione gli oneri pluriennali, l'avviamento, gli immobili merce e i crediti. Sulla base della precedente norma, si ritiene che siano escluse anche le rimanenze di merci, anche se il nuovo testo disegno di legge non lo dice. Stante il carattere volontario della rivalutazione, questa non può essere applicata sui singoli beni, ma, come illustrato nella circolare 18/E/2006, deve essere operata per «categorie omogenee». In sintesi, per i beni mobili non registrati, le categorie sono costituite sulla base dell'aliquota di ammortamento e per anno di acquisizione, facendo riferimento ai gruppi stabiliti dal Dm 31/12/1988 in materia di coefficienti di ammortamento; i beni immobili vanno suddivisi in «aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per natura».Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione, può essere affrancato (e quindi reso disponibile) attraverso il versamento di una imposta sostitutiva pari al 10% del saldo stesso.

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