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Questo articolo è stato pubblicato il 21 ottobre 2013 alle ore 06:49.

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Fabrizio Bava
Giorgio Gavelli
Sono gli ultimi giorni per spedire i pareri sul nuovo principio contabile 25, dedicato al trattamento delle imposte sul reddito. Infatti la consultazione sulla bozza, aperta dall'Oic (l'Organismo italiano di contabilità), si chiuderà giovedì 31 ottobre.
Si tratta di un documento che va in aiuto delle imprese, alle prese con la redazione dei bilanci. Infatti, non c'è solo il problema di come determinare, versare e dichiarare le imposte. Le imprese (in particolar modo quelle in contabilità ordinaria) hanno anche l'obbligo di contabilizzarle correttamente, coordinando tra loro due "lingue" piuttosto differenti, quella dei principi contabili e quella delle norme fiscali. Talvolta i binari corrono paralleli, altre volte divergono anche fortemente, con la necessità, pertanto, di gestire le differenze senza "inquinare" le risultanze del bilancio con elementi esogeni.
Doppio binario
Anche senza voler affrontare casi particolari piuttosto complessi (come il trattamento contabile di regimi fiscali quali la trasparenza o il consolidato), ogni impresa non può fare a meno di considerare che il risultato finale del proprio bilancio (ossia l'utile o la perdita) dipende anche da una particolare voce di costo costituita dalle imposte sul reddito (e dall'Irap) e che, d'altra parte, l'imponibile fiscale si determina partendo proprio dal risultato civilistico di esercizio (il "principio di derivazione", previsto dall'articolo 83, comma 1, del Tuir e dall'articolo 5 del decreto legislativo 446/97), a cui si apportano le variazioni in aumento e in diminuzione imposte dalla disciplina fiscale. Si tratta, quindi, di una sorta di "doppia dipendenza", da gestire con l'aiuto dei principi contabili.
Il nuovo Oic 25
Per questo, l'Oic ha diffuso la bozza per la consultazione del nuovo principio Oic 25. L'aggiornamento a cui è stato sottoposto il "vecchio" (ma ancora vigente) principio 25 riguarda numerosi aspetti, sia a livello di revisione organica della presentazione dei vari argomenti, sia per quanto attiene ai temi trattati.
La bozza affronta anche temi come le operazioni straordinarie, la rivalutazioni di beni, gli affrancamenti di valore e particolari regimi fiscali. Sono presenti cinque appendici con schemi, esempi di calcolo, di informativa e di scritture contabili, così da far comprendere gli aspetti operativi.
Il concetto da cui partire è che la contabilizzazione delle imposte con esclusivo riferimento alla loro esigibilità (ossia rilevando esclusivamente quelle dovute in base alla dichiarazione) contrasta con il principio di competenza, per cui non produce bilanci attendibili. Come tutti i costi e i ricavi, anche le imposte sul reddito devono essere iscritte nell'esercizio di competenza (ossia nell'esercizio in cui sono rilevati i componenti positivi e negativi a cui si riferiscono), per cui occorre distinguere tra «imposte correnti» (ossia quelle dovute) e «imposte differite/anticipate», che concorrono a determinare il corretto onere fiscale da imputare annualmente in bilancio. Tanto è vero che gli attuali schemi di bilancio contengono voci apposite per recepire le attività correlate alle imposte anticipate e le passività correlate alle imposte differite: si tratta delle voci C.II.4-ter («imposte anticipate») e B. 2 («fondi per imposte, anche differite») dello stato patrimoniale, così come della voce 22 («imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate») del conto economico.
Le imposte correnti riguardano il reddito imponibile di esercizio, comprendendo anche tutte le maggiorazioni dovute a elementi già noti alla data di redazione del bilancio (si pensi all'adeguamento agli studi di settore, o alla maggiorazione Ires dovuta dalle società non operative). Dovrebbe essere evitata la proroga dell'approvazione del bilancio prevista dall'articolo 2364, comma 2, del Codice civile esclusivamente per motivi legati al calcolo delle imposte: ordinariamente, infatti, è difficile che esse attengano «alla struttura e all'oggetto della società». L'importo delle imposte correnti (che comprende anche sanzioni e interessi, se attinenti a eventi dell'esercizio, come accade nel ritardato versamento degli acconti) concorre a formare la voce «debiti tributari», che accoglie anche le imposte certe dovute per esercizi precedenti, anche per effetto di accertamenti o contenziosi definiti e per iscrizioni a ruolo.
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