Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 27 ottobre 2013 alle ore 15:33.
L'ultima modifica è del 27 ottobre 2013 alle ore 18:16.

My24

I contribuenti si devono preparare al versamento del secondo acconto in scadenza il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade infatti di sabato). In questa occasione i calcoli sono complicati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni che impattano direttamente sul periodo 2013.

In particolare, il ricalcolo sarà dovuto a seguito dell'incremento delle percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico, dell'ulteriore stretta alla deducibilità dei costi auto, delle modifiche nella determinazione di redditi agricoli e dominicali e dell'aliquota della cedolare secca sulle locazioni a canone convenzionato.
Imposte dirette
L'articolo 11 del decreto legge 76/13 ritocca le misure degli acconti se il calcolo avviene con il metodo storico: per l'Irpef si passa dal 99% al 100%, mentre per l'Ires dal 100 al 101 per cento. Per l'Irpef l'incremento è a regime, mentre per l'Ires la maggiorazione è relativa ai soli acconti sul 2013. I versamenti della seconda rata dovranno quindi essere effettuati in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata. Va comunque precisato che sui maggiori importi dovuti non dovranno essere corrisposti interessi. Gli incrementi riguardano anche aziende e istituti di credito per le ritenute applicate a interessi e redditi di capitale: per il periodo in corso al 31 dicembre 2013 e quello successivo gli acconti saliranno al 110 per cento. Queste maggiorazioni potrebbero essere comunque oggetto di ulteriori modifiche.
Costi auto
Dal 2013 la deducibilità delle auto aziendali è passata al 20%, mentre per quelle in uso promiscuo al dipendente al 70 per cento. Nel caso di determinazione dell'acconto 2013 con il metodo storico si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove percentuali. Così, se a fronte di costi auto 2012 per mille, dedotti per 400, si ha una base imponibile di 10mila, l'acconto viene calcolato su 10.200. Il medesimo impatto si avrà anche sull'acconto Irap dovuto dai soggetti Irpef che non hanno optato per la determinazione della base imponibile ex articolo 5 del decreto Irap.
Affitti
Al fine di uniformare il trattamento e conferire maggiore appeal alla tassazione cedolare anche per i contratti convenzionati, il decreto legge 102/13 è intervenuto portando l'aliquota dal 19 al 15%, con effetto a partire dal 2013. In questo caso, quindi, si potrà sfruttare la variazione in senso favorevole al contribuente.
Redditi agricoli
Per il triennio 2013-2015 i redditi agricoli e dominicali saranno determinati, ai soli fini delle imposte sui redditi, attraverso una "doppia" rivalutazione della rendita catastale: prima quella dell'80% o 70%, rispettivamente per il reddito dominicale e il reddito agrario, cui ne segue una seconda, del 15%, con l'eccezione dei redditi provenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, per i quali la rivalutazione è al 5 per cento. Queste misure devono essere utilizzate nel determinare gli acconti (Irpef e Ires) sul 2013. Si ricorda l'effetto sostitutivo dell'Imu su Irpef e relative addizionali in relazione ai redditi dominicali da terreni non affittati. Al contrario, questo effetto non opera per gli immobili esenti da Imu.
Società di comodo
Non vi è invece obbligo di ricalcolo dell'acconto 2013 per quelle società che diventano di comodo nello stesso 2013 per effetto della perdita sistemica negli anni 2010/2012. Il ricalcolo si è reso necessario solo per il primo periodo d'imposta di applicazione della norma (2012) per effetto dell'articolo 2, comma 36 duodecies del Dl 138/2011, mentre per i periodi successivi, anche se si tratta del primo periodo d'imposta in cui la singola società diventa di comodo per effetto della perdita, l'acconto va determinato con i modi ordinari, come ha confermato la circolare 3/E del 4 marzo 2013. Pertanto l'effetto dell'ingresso nel mondo delle società di comodo (incremento reddito e maggiorazione Ires) si avranno solo nel saldo dovuto per il 2013, da versare a giugno/luglio 2014.

Commenta la notizia

TAG: Fisco, Non

Shopping24

Dai nostri archivi