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Questo articolo è stato pubblicato il 08 novembre 2013 alle ore 08:30.
L'ultima modifica è del 08 novembre 2013 alle ore 08:35.
In assenza di una specifica previsione normativa, alle sigarette elettroniche non si applica tout court il divieto generalizzato di fumo nei luoghi di lavoro previsto dall'articolo 51 della legge 3/03 a tutela della salute dei non fumatori. Ragion per cui, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione, di vietarne sempre l'uso in azienda, stante le varie tipologie di prodotti presenti in commercio sarà compito di quest'ultimo consentirne l'uso previa valutazione dei rischi specifici per la salute del lavoratore legato al tipo di prodotto inalato.
Il chiarimento arriva dall'interpello 15/13 del ministero del Lavoro in risposta al quesito posto dall'Abi alla luce della presenza di nicotina nelle sigarette elettroniche.
Sul tema la Commissione per gli interpelli ricorda che la sigaretta elettronica, «secondo le recenti classificazioni» va considerata «un articolo con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare la nicotina» e che finora «non sono riportati effetti univoci certi sull'impatto sulla salute degli ambienti chiusi del particolato inalato con l'uso della sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in dimensioni nanometriche, altre sostanze, quali: cromo, nichel, stagno, allumiminio, ferro».
L'elemento discriminante nell'indicazione fornita dalla Commissione circa il divieto generalizzato delle sigarette elettroniche è costituito, dunque, dall'attuale mancanza di risposte univoche in materia di pericolosità del prodotto. L'estromissione delle sigarette elettroniche dai luoghi di lavoro – si aggiunge nell'interpello – non può, peraltro, essere giustificata neppure dalla direttiva 2001/37/Ce della Ue in materia di tabacco, poiché non presente in questo tipo di articolo.
Per l'utilizzo di queste sigarette sul lavoro serve, quindi, una valutazione di specie sulla pericolosità del singolo prodotto inalato «in ragione delle varie tipologie di cartucce in commercio», con via libera al fumo possibile «solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti». Un chiarimento, quest'ultimo, che in buona sostanza ne scoraggia l'uso e che spiega forse perché per il datore di lavoro sia più semplice vietarne l'utilizzo per scelta personale. Così come ha fatto il Parlamento con la disposizione che vieta l'utilizzo delle sigarette elettroniche in tutte le scuole contenuta nel Dl 104/13, dopo la Camera approvato ieri anche dal Senato.
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