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Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2013 alle ore 20:12.
L'ultima modifica è del 05 dicembre 2013 alle ore 23:11.
Via libera alla «doppia» mediazione civile. Lo ha deciso il tribunale di Roma che, con l'ordinanza depositata il 5 dicembre 2013, ha disposto la mediazione nel corso del processo anche se il tentativo di trovare un accordo era già stato fatto dalle parti prima di iniziare la controversia.
Il caso esaminato dal tribunale riguardava un risarcimento derivante da responsabilità medica. Nei fatti, la parte istante aveva tentato la mediazione pur non essendovi obbligata (la domanda era stata presentata il 13 dicembre 2012 e cioè il giorno dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 272/2012 che aveva dichiarato la incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega) e il procedimento si era arenato per la mancata adesione da parte del medico.
L'ordinanza chiarisce che, dal punto di vista tecnico-processuale, la possibilità per il giudice di disporre la mediazione non è preclusa da un tentativo preventivamente esperito, a prescindere dalla sua obbligatorietà per legge. Inoltre, la mediazione ordinata dal giudice risponde a esigenze che devono essere valutate caso per caso e momento per momento durante il processo a prescindere dalla condizione di procedibilità.
Peraltro, proprio nelle controversie come quelle in materia di malpractice medica diviene centrale il ruolo della compagnia assicuratrice che il più delle volte è disponibile a una mediazione solo dopo l'avvio del processo e dopo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. Inoltre, una "seconda mediazione" non può essere considerata un «aggravio irragionevole per le parti» sotto il profilo economico considerato che il costo – in caso di mancato accordo all'esito della preliminare fase informativa durante il primo incontro – si limita, per ciascuna parte, alle spese di avvio (40 euro più Iva a testa).
Infine, l'ordinanza – seppure in via incidentale – chiarisce un altro aspetto problematico relativo alla data di entrata in vigore della riforma della mediazione, precisando che le nuove norme si devono ritenere vigenti dal 21 settembre 2013.
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