Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 12 dicembre 2013 alle ore 19:47.
L'ultima modifica è del 13 dicembre 2013 alle ore 09:16.

My24

Nella riunione odierna, l'Autorità Garante per le Comunicazioni ha approvato, con voto unanime, il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore in internet.
La prima novità è che non vi sono (sostanziali) novità. L'approvazione del Regolamento, infatti, era stata preceduta da un'ampia consultazione degli stakeholder del settore, iniziata quest'estate: numerosissime erano le criticità evidenziate, ma poche, a conti fatti, le modifiche rispetto al testo originario.

Prima di analizzare le principali disposizioni del Regolamento, occorre soffermarsi brevemente sulla questione principale e preliminare, relativa alla competenza dell'Agcom ad emanare un simile Regolamento.

L'art. 32-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici riconosce all'Autorità il potere di dettare disposizioni regolamentari: si tratta però di un potere circoscritto, sotto il profilo oggettivo, a determinate opere protette e, sotto il profilo soggettivo, ai soli fornitori di servizi di media audiovisivi. L'Autorità non avrebbe, quindi, il potere di approvare un Regolamento per tutte le violazioni in materia di diritto d'autore sulle reti telematiche.

A sostegno dei propri poteri, l'Agcom richiama anche il D. Lgs. 70/2003, che prevede, agli artt. 14, 15 e 16, che un'autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza possa esigere, «anche in via di urgenza, che il prestatore (Internet Service Providers, Isp ndr), nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso». La confusione nella quale sembra essere caduta l'Autorità è evidente: il D. Lgs. 70/2003 non assegna una potestà regolamentare, ma esclusivamente un potere di adottare misure di rimozione dei contenuti o di disabilitazione all'accesso ai contenuti stessi. Esattamente quello che fa già l'Agcm – che non ha mai pensato di dotarsi di un proprio regolamento – in materia di prodotti contraffatti venduti via internet.

Definizioni e ambito di applicazione
Il Regolamento si apre con una serie di definizioni: alcune rinviano a normative vigenti, altre sono invece innovative.

I prestatori dei servizi (Isp) sono i soggetti che svolgono le attività di intermediazione tecnica, qualificate come mere conduit e hosting. Rispetto alla prima bozza, sono stati eliminati i fornitori di caching (tra cui i motori di ricerca), ma permangono gli operatori che offrono accesso alla rete.

Il Regolamento nulla dice in merito ai costi: nell'ordinamento inglese, per citare un esempio noto, i titolari dei diritti d'autore sostengono tutti i costi dell'OfCom e il 75% dei costi sostenuti dagli intermediari tecnici.

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi