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Questo articolo è stato pubblicato il 13 gennaio 2014 alle ore 06:47.

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Alessandro Rota Porta
Un rincaro contributivo dello 0,50% per i datori di lavoro coinvolti nel sistema dei fondi di solidarietà bilaterale. Ma, anche, più chance per la restituzione dell'Aspi addizionale sui contratti a termine. Sono le novità di inizio d'anno sul fronte contributivo previste dalla legge di stabilità 2014 (legge 147/2013).
Fondo di solidarietà residuale
L'incremento della contribuzione Inps nella misura dello 0,50 è stabilito dal comma 185 dell'articolo 1 della legge di stabilità. Ma andiamo con ordine.
La riforma Fornero ha previsto l'istituzione di fondi di solidarietà bilaterale (per le aziende comunque superiori a 15 dipendenti), in sostituzione degli ammortizzatori in deroga, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Il tutto con l'obiettivo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Il termine assegnato dalla norma per la costituzione dei fondi – in seguito alle diverse proroghe intervenute e prima delle modifiche apportate dalla legge 147/2013 – era scaduto lo scorso 31 ottobre. Ma solo pochi comparti avevano completato gli accordi di settore.
Con le ultime modifiche, perciò, è venuto meno ogni riferimento temporale, lasciando così libere le parti di siglare l'avvio dei fondi di solidarietà in qualsiasi momento. Nel frattempo però, i datori di lavoro operanti nei settori in cui manca la relativa regolamentazione dovranno far riferimento al fondo residuale (disciplinato dal comma 19, dell'articolo 3, della legge 92/2012). Questo fondo – la cui attivazione decorrerà dal 1° gennaio 2014 – deve essere istituito con decreto Lavoro-Economia.
Proprio per assicurare l'immediata operatività del fondo residuale, la legge di stabilità ha fissato l'aliquota di finanziamento dello stesso nella misura dello 0,50%, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro, connesse all'utilizzo degli istituti di sostegno previsti.
Il pagamento della contribuzione è sospeso nei settori in cui siano in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali (comunque non oltre il 31 marzo 2014): nell'ipotesi di mancata istituzione di questi ultimi, l'obbligo di versamento della contribuzione è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione. Questa, peraltro, può comunque avvenire solo mediante l'adozione di un decreto interministeriale Lavoro-Economia.

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