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Questo articolo è stato pubblicato il 13 gennaio 2014 alle ore 06:47.

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Invece, nel caso in cui l'istituzione dei fondi avvenga in relazione ai settori nel frattempo coperti dal fondo di solidarietà residuale, alla data di decorrenza del nuovo fondo decadrà automaticamente l'assoggettamento alla disciplina del primo, sebbene la contribuzione già versata (o dovuta) a quest'ultimo resti acquisita. Allo stesso modo, le eventuali prestazioni già deliberate potrebbero continuare a dover essere finanziate sempre al fondo residuale. Il mantenimento della contribuzione deve comunque essere proposto dal comitato amministratore del fondo.
Aspi sui contratti a termine
Se, da un lato, si delinea un aggravio degli oneri previdenziali, la generalità dei datori di lavoro che si avvale di contratti di lavoro a tempo determinato può invece trarre vantaggio dalla disposizione del comma 135, della legge 147/2013: infatti, dal 1° gennaio 2014, non è più applicato il limite delle ultime sei mensilità, con riferimento alla restituzione del contributo addizionale introdotto dalla riforma Fornero a finanziamento dell'Aspi e dovuto in relazione ai contratti di lavoro a termine.
Pertanto, lo stesso sarà restituito al datore di lavoro senza limitazioni, successivamente al decorso del periodo di prova, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Si ricorda che la restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro – entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine – riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato: in questa ipotesi, tuttavia, opera una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.
Proprio per via della modifica legislativa, l'Inps dovrà rivedere le istruzioni fornite con la circolare 140/2012, chiarendo se in quest'ultimo caso – trattandosi di stabilizzazione successiva alla cessazione del contratto a termine e non di «trasformazione» – possa comunque considerarsi soppresso il tetto massimo di restituzione.
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01|L'AMBITO APPLICATIVO
8Nei settori dove non sono stati attivati i fondi di solidarietà bilaterali, dal 1° gennaio 2014 si provvede con l'attivazione del fondo di solidarietà residuale (per i settori, tipologie di datori e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale)
8Il fondo residuale garantisce un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di Cigo e Cigs
02|LA CONTRIBUZIONE
8In fase di prima applicazione, la contribuzione di finanziamento del fondo residuale è fissata – dal
1° gennaio 2014 – nella misura dello 0,50%
8Il decreto attuativo determinerà l'aliquota di contribuzione ordinaria (2/3 a carico dei datori
e 1/3 dei lavoratori)
8È previsto un contributo addizionale, a carico del datore che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura stabilita dal decreto
e comunque non inferiore all'1,5%
01|POSSIBILITÀ ALLARGATE
Non vi sono più limiti temporali, da parte degli accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per istituire i fondi di solidarietà bilaterale nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Entro tre mesi dalla costituzione dei fondi, con Dm Lavoro-Economia, si istituiscono i fondi presso l'Inps
01|LE SPESE AUTORIZZATE
8La dote di spesa della Cig in deroga è stata aumentata di 600 milioni di euro
8Per finanziare i contratti di solidarietà di cui sono destinatarie le imprese fuori dal campo d'applicazione della Cigs è autorizzata la spesa di 40 milioni
8Per finanziare le proroghe a 24 mesi della Cigs per cessazione di attività sono stati stanziati 50 milioni
02|SOLIDARIETÀ RIDOTTA
L'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà delle aziende del perimetro Cigs scende dall'80 al 70% della retribuzione persa (con limite di spesa di 50 milioni di euro)

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