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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2014 alle ore 11:34.
L'ultima modifica è del 18 gennaio 2014 alle ore 11:15.

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FILTRO IN APPELLO (decreto sviluppo)
Esiste il rischio di una affrettata e sommaria valutazione delle carte processuali. Il filtro in appello si basa sul fatto che la possibile declaratoria di inammissibilità si correla, poi, ad una sommaria ricognizione, nella prima udienza, del grado di infondatezza dell'impugnazione, con una affrettata e sommaria valutazione delle carte processuali.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (decreto del Fare)
Quella approvata, pur con diverse evidenti criticità, che rimarranno tra i nostri obiettivi per ulteriori modifiche, è una versione edulcorata. Infatti, grazie alle proteste dell'avvocatura e al lavoro dei parlamentari sono state introdotte alcune importanti garanzie, prima tra tutte la possibilità che si preveda la gratuità della mediazione in caso di mancata conciliazione dopo il primo incontro; bene anche l'obbligatoria presenza del legale (ora nuovamente rimessa in discussione appunto); l'esecutività dell'accordo delle parti in determinati casi. Condivisibile la necessità di una revisione del sistema tra due anni e del limite a quattro anni della sperimentazione. Rispetto a questi punti ci rivolgiamo al Governo e al Ministro Cancellieri: non si può retrocedere con futuri piani dai nomi suggestivi, come il cosiddetto Destinazione Italia, né subire le imposizioni dei poteri forti, a partire da Confindustria, che insistono con i tentativi di riportare indietro le lancette, al fine di privatizzare i diritti dei cittadini, trasformando la giustizia in un business e in un privilegio per pochi. La mediazione diventa quindi uno step pre-processuale con l'assistenza obbligatoria dell'avvocato. Risulta obbligatoria in materia di: condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, diritto sanitario, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il giudice, valutata la causa e il comportamento delle parti, potrà, inoltre, disporre un procedimento di mediazione anche a processo avviato ai fini della procedibilità. Se dopo il primo incontro emergesse l'impossibilità di un accordo, non sarà dovuto nessun compenso all'Organismo di mediazione.

L'ULTIMO DDL DELEGA SUL PROCESSO CIVILE
L'intervento del Governo dimostra l'assenza di una strategia di riforma efficace del processo civile e una totale "ignoranza" sui reali problemi che investono imprese e cittadini. È un passo indietro, sempre nella direzione della rottamazione della nostra giustizia civile. Le principali misure contenute nel ddl di legge delega sono state "vendute" ai mezzi di comunicazione come il rimedio alle evidenti lungaggini dei procedimenti nel nostro Paese, ma in realtà sono una "lista della spesa" infarcita di norme sbagliate ed inutili come sempre a "costo zero" (come si precisa nell'ultimo articolo del ddl ).

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