Dall'abolizione della seconda rata Imu agli acconti d'imposta cosa c'è nel decreto Imu-Bankitalia
Non solo abolizione della seconda rata Imu e norme sul capitale della Banca d'Italia nel decreto Imu-Bankitalia. Ci sono anche disposizioni sul versamento della mini-Imu, sugli acconti di imposta, sulle dismissioni di immobili pubblici. Scorri le schede con i contenuti.
di Nicoletta Cottone
4. Decreto Imu-Bankitalia/Acconti di imposta

Viene aumentato al 128,5 per cento la misura dell'acconto Ires e Irap per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia. Dunque per effetto della disposizione , per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 la percentuale di acconto Ires viene aumentata di 27,5 punti percentuali (passando dal 101 al 128,5 per cento). La norma fa salva l'applicazione del comma 4 dell'articolo 15 del Dl 102/2013 contenente una clausola di salvaguardia finanziaria relativamente al gettito atteso dall'Iva e dalla definizione agevolata dei contenziosi, che forniscono copertura finanziaria agli oneri derivanti dallo stesso Dl 102. In attuazione di tale disposizione è stato emanato un decreto Economia con cui è stato disposto l'ulteriore incremento, rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge vigenti, dell'acconto dell'Ires di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo. Quindi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative e la Banca d'Italia effettuano il versamento dell'acconto dell'Ires nella misura del 130 per cento e tutti gli altri soggetti IIres nella misura del 102,5 per cento. L'incremento delle aliquote vale anche ai fini dell'Irap. Per il periodo d'imposta 2014, invece, tutti i soggetti Ires, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l'acconto dell'Ires (e, conseguentemente, dell'Irap) in misura pari al 101,5 per cento. Nei confronti di enti creditizi, finanziari e assicurativi e la Banca d'Italia) è prevista - per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre - una addizionale alla aliquota Ires di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3 del Tuir. Disposizioni specifiche per i soggetti che hanno eserci8tato l'opzione per la tassazione di gruppo e la tassazione fiscale. Prorogato il termine di scadenza per versamento della seconda o unica rata di acconto Ires: la seconda o unica rata di acconto Ires, dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è versata entro il 10 dicembre 2013. Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, il versamento va invece effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta. La rata di acconto viene determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Introdotto, a decorrere dall'anno 2013, a carico dei soggetti che applicano l'imposta sostitutiva sul risparmio amministrato, il versamento di un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno.
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