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Questo articolo è stato pubblicato il 25 marzo 2014 alle ore 15:45.
L'ultima modifica è del 25 marzo 2014 alle ore 15:54.

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Più trasparenza nell'uso dei dati da parte dei partiti politici. Lo chiede il Garante per la privacy. Con un intervento a carattere generale - riferisce una nota -, l'Authority ha fissato un quadro di regole per la tutela della riservatezza in questo ambito.

Le regole per chi ha contatti regolari con i partiti
Queste, in sintesi, le regole (domani in Gazzetta Ufficiale) alle quale le formazioni politiche dovranno attenersi nello svolgimento della loro normale attività e non solo in occasione degli appuntamenti elettorali. Per quanto riguarda l'uso dei dati di aderenti e cittadini che hanno contatti regolari con i partiti, movimenti, comitati per le "primarie" possono utilizzare senza consenso i dati di aderenti o di cittadini con cui intrattengono contatti regolari, purché gli scopi che intendono raggiungere siano individuati nello statuto o nell'atto costitutivo. Serve invece il consenso scritto per comunicare i dati all'esterno (ad esempio, ad altri partiti appartenenti alla stessa coalizione) o per diffonderli. La stessa regola vale per i comitati di promotori o sostenitori che devono avere il consenso degli aderenti per comunicare i dati a terzi.

Cosa accade a chi partecipa a singole iniziative
Quanto invece all'uso dei dati di simpatizzanti e partecipanti a singole iniziative, i dati personali raccolti in occasione di petizioni, proposte di legge, richieste di referendum possono essere utilizzati ed eventualmente comunicati e diffusi solo con il consenso scritto dei cittadini e a condizione che abbiano ricevuto una informativa dettagliata. Stessa regola vale per la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati di coloro che erogano finanziamenti e contributi, salvo i casi previsti dalla legge (ad esempio obbligo per i partiti di tramettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei propri sovventori).

Il modello predisposto dal Garante
L'informativa deve essere resa al momento dell'adesione al partito o al movimento politico o prima della raccolta dei dati in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, referendum). Nell'informativa devono essere indicate le finalità della raccolta dei dati, l'ambito di circolazione all'interno del partito o del movimento e l'eventuale possibilità di comunicazione all'esterno. Per agevolare il compito il Garante ha predisposto e messo a disposizione un modello di informativa semplificata che potrà essere utilizzata dai partiti.

Confermate le regole base su propaganda elettorale e privacy
Il provvedimento del Garante conferma per il resto gran parte delle regole già in vigore su tutela della privacy e consultazioni elettorali: nel corso della campagna elettorale sono liberamente utilizzabili le liste elettorali, mentre serve il consenso per sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax; non possono essere mai utilizzati gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, le liste elettorali già utilizzate nei seggi o in cui vi siano dati annotati dagli scrutatori. Nel caso in cui si avvalgano di società che forniscono liste di nominativi o servizi di propaganda elettorale, i partiti hanno l'obbligo di verificare il corretto trattamento dei dati.

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