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Questo articolo è stato pubblicato il 27 marzo 2014 alle ore 10:54.
L'ultima modifica è del 27 marzo 2014 alle ore 11:05.

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La Constantin Film Verleih, società tedesca che possiede, segnatamente, i diritti dei film «Vic il Vichingo» et «Pandorum», e la Wega Filmproduktionsgesellschaft, società austriaca che possiede i diritti del film «Il nastro bianco» , si sono accorte che i loro film potevano, senza il loro consenso, essere visti, o anche scaricati, a partire dal sito Internet «kino.to» . Su richiesta di queste due società, i giudici austriaci hanno vietato all'Upc Telekabel Wien, fornitore di accesso ad Internet stabilito in Austria, di fornire ai suoi abbonati l'accesso a tale sito.

L'Upc Telekabel ritiene che una tale ingiunzione non possa essere emessa nei suoi confronti. All'epoca dei fatti, essa non aveva alcun rapporto commerciale con i gestori del sito kino.to e non sarebbe mai stato dimostrato che i suoi abbonati abbiano agito in modo illecito. L'Upc Telekabel afferma inoltre che le diverse misure di blocco che avrebbero potuto essere adottate potevano, in ogni caso, essere tecnicamente aggirate. Infine, alcune di tali misure sarebbero eccessivamente onerose.

Adito della controversia in ultima istanza, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) chiede alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva dell'Unione sul diritto d'autore nonché i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione.

La direttiva prevede la facoltà dei titolari di diritti di chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro propri diritti . L'Upc Telekabel ritiene di non poter essere qualificata come intermediario in tal senso.

Con la sentenza odierna la Corte risponde all'Oberster Gerichtshof che un soggetto il quale mette a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l'accordo del titolare di diritti utilizza i servizi della società che fornisce l'accesso ad Internet ai soggetti che consultano tali materiali. Pertanto, un fornitore di accesso ad Internet che, come l'Upc Telekabel, consente ai suoi abbonati l'accesso a materiali protetti messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo è un intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto d'autore.

La Corte precisa a tale proposito che la direttiva, che tende a garantire un alto livello di protezione ai titolari di diritti, non richiede un rapporto particolare tra il soggetto che commette la violazione del diritto d'autore e l'intermediario nei confronti del quale può essere emessa un'ingiunzione. Non è necessario neppure dimostrare che gli abbonati del fornitore d'accesso consultino effettivamente i materiali protetti accessibili sul sito internet del terzo, poiché la direttiva dispone che le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per conformarsi ad essa hanno l'obiettivo non solo di far cessare, ma altresì di prevenire le violazioni inferte al diritto d'autore o ai diritti connessi.

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