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Questo articolo è stato pubblicato il 14 aprile 2014 alle ore 06:37.

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Rosanna Acierno
L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile è l'occasione per fissare i compensi agli amministratori. Solo la delibera, infatti, consente di dedurre il costo in Unico.
Le verifiche
Spesso le verifiche fiscali contestano a società di capitali la deduzione di compensi effettivamente corrisposti agli amministratori, e già correttamente assoggettati a ritenute Irpef, in carenza di apposita delibera assembleare. Secondo i verificatori, infatti, la delibera assembleare costituirebbe la conditio sine qua non per la deduzione degli stessi, nonostante che, ai fini fiscali, il presupposto per la deducibilità di un costo sia rappresentato dal rispetto delle condizioni previste dall'articolo 109 del Tuir.
A sostegno di tale tesi, il Fisco richiama il disposto normativo contenuto nell'articolo 2389 del Codice civile e i principi enunciati nella sentenza 21933/2008 delle Sezioni Unite della Cassazione e, da ultimo, ribaditi dagli stessi giudici di legittimità con alcune pronunce (sentenze 20265/2013 e 5349/2014). In particolare, l'articolo 2389 del Codice civile stabilisce che i compensi degli amministratori devono essere deliberati dall'assemblea, sempre che non sia già stato stabilito nello statuto.
I requisiti
Proprio in virtù di tale disposizione (civilistica e non fiscale) la Cassazione ritiene che non sia deducibile il compenso erogato all'amministratore di società se difetta la delibera assembleare relativa alla sua approvazione, posto che, senza delibera, non sussiste alcun diritto al compenso. I giudici di legittimità hanno specificato che la delibera dell'assemblea che approva il bilancio non può essere considerata sostitutiva dell'apposita delibera in merito ai compensi da corrispondere al consiglio di amministrazione. Quindi, non può essere riconosciuta la deducibilità anche se il costo sia già stato iscritto a conto economico e risulti dai libri paga.
L'orientamento dei giudici di legittimità non sembra però tener conto della circostanza che, in ambito tributario, il presupposto per la deducibilità di un costo – quale quello relativo ai compensi erogati agli amministratori – non è rappresentato dalla preventiva delibera assembleare, ma dal rispetto delle condizioni previste dall'articolo 109 del Tuir, quali la «certezza e/o determinabilità» del costo da dedurre, l'inerenza all'attività esercitata, nonché l'imputazione al conto economico dell'attività d'impresa esercitata, in osservanza del principio di competenza.
Pertanto, il pieno rispetto di tali presupposti sembrerebbe legittimare la piena deducibilità fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori, come tra l'altro sostenuto anche da diverse pronunce di merito (Ctr Piemonte, sentenza 21/28/2010; Ctr Lombardia, sentenza 36/2006; Ctr Toscana, sentenza 170/2008). Non bisogna poi dimenticare che la sentenza 23872/2007 della Cassazione ha stabilito l'indeducibilità del compenso dell'amministratore non in base all'inosservanza delle norme del Codice civile, ma laddove l'assenza di delibera configura un elemento sintomatico dell'intento evasivo.

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