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Questo articolo è stato pubblicato il 23 giugno 2014 alle ore 06:39.

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Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi
Si gioca tutta sulla motivazione dell'interpello la possibilità di ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, per le imprese che non possono avvalersi di alcuna causa di esclusione o disapplicazione.
La motivazione
Di fatto, per le società in perdita sistematica, l'agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna casistica ufficiale in merito al possibile oggetto degli interpelli da presentare entro il prossimo 2 luglio. Diventano utili, quindi, le indicazioni della circolare Cndcec 25/IR/2011, secondo cui è necessario motivare l'economicità del comportamento imprenditoriale, da valutarsi tenendo conto della complessiva situazione contrattuale e aziendale, e la presenza di situazioni particolari che potrebbero aver causato i risultati negativi. Ad esempio, cita la circolare, potrebbero essere prospettate le situazioni delle imprese che producono redditi a formazione pluriennale (ad esempio, costruzione immobiliare) per le quali ad anni in perdita potrebbero ben conseguire anni futuri con utili. Più in generale, si tratta comunque di dimostrare che la società svolge un'attività economica effettiva, ma soprattutto che i cespiti d'impresa sono destinati all'attività d'impresa, escludendo decisamente l'assenza di qualsiasi finalità di godimento a favore dei soci. Più circostanziate e documentate saranno le motivazioni addotte e maggiore sarà la possibilità di accoglimento dell'istanza.
I ricavi minimi
Se la condizione di non operatività deriva contemporaneamente dal mancato raggiungimento del livello minimo di ricavi e dalla presenza di perdite sistematiche, la circolare 23/E/2012 ha chiarito che è necessario presentare due diverse e distinte domande – ciascuna delle quali seguirà il proprio iter – pena l'inammissibilità dell'istanza cumulativa.
Per le società non operative i cui ricavi non raggiungono il livello minimo determinabile in base ai coefficienti il meccanismo è ormai rodato. Occorre fare riferimento alle situazioni evidenziate in più documenti di prassi, dove sono state riepilogate le principali fattispecie oggetto di specifico accoglimento: dalla circolare 48/E/1997 per i periodi di non normale svolgimento dell'attività, alle circolari 5/E/2007 e 44/E/2007, riguardanti casistiche più specifiche in relazione alle società in stato di liquidazione, alle holding, a quelle soggette a procedure concorsuali e alle società immobiliari. Proprio per queste ultime si registrano spesso situazioni problematiche, specie per quelle società che nel 2008 hanno rivalutato gli immobili d'impresa con effetto anche fiscale, per le quali dal 2013 i ricavi minimi presunti si incrementano a motivo del consolidamento degli effetti fiscali.

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