Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 30 giugno 2014 alle ore 06:38.
L'ultima modifica è del 30 giugno 2014 alle ore 06:56.

My24

PAGINA A CURA DI
Mauro Ferrando
Valentina Maglione
È arrivato il D-day del processo civile telematico. Infatti, per le cause che inziano da oggi, lunedì 30 giugno, avvocati e consulenti tecnici, oltre a curatori, commissari giudiziali e liquidatori dovranno depositare gli atti processuali e i documenti solo in via telematica. Vanno online, inoltre, tutti gli atti di parte e i provvedimenti dei magistrati nei procedimenti per decreto ingiuntivo (per la fase monitoria), anche se già avviati.
L'ambito di applicazione
In generale, la data di oggi segna l'avvio del processo civile telematico solo per le "nuove" cause. Per i procedimenti già iniziati, invece, l'addio alla carta si sposta in avanti di qualche mese.
Il decreto legge 90/2014, in vigore dal 25 giugno scorso, prevede infatti che per le cause in corso il canale digitale diventerà obbligatorio dal 31 dicembre 2014; fino ad allora resterà facoltativo, tranne che nei tribunali dove si deciderà – con decreto del ministro della Giustizia – la partenza anticipata dell'obbligo.
Non c'è solo il discrimine tra "vecchie" e "nuove" cause. Il decreto legge 179/2012, che contiene le norme sulla giustizia digitale (all'articolo 16 e seguenti), dispone che il deposito telematico sia obbligatorio «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale ordinario». Sono quindi coinvolte le cause civili discusse in tribunale, in composizione monocratica o collegiale, sia quando il tribunale è chiamato a giudicare in primo grado, sia quando è giudice di appello delle sentenze del giudice di pace.
I processi di fronte alla Corte d'appello, invece, diventeranno telematici dal 30 giugno 2015: anche in questo caso, l'obbligo potrà essere anticipato dal ministro della Giustizia con un decreto.
Per quel che riguarda in particolare gli avvocati, vanno depositati in via telematica gli atti processuali e i documenti presentati «da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite».
Si tratta quindi di tutti gli atti di parte successivi a quelli di prima costituzione. Sono quindi per ora esclusi l'atto di citazione o il ricorso introduttivi del giudizio e la comparsa di costituzione. Mentre ricadono nell'obbligo, ad esempio, le memorie integrative o autorizzate, le memorie indicate dall'articolo 183, comma 6, del Codice di procedura civile, le comparse conclusionali e le note di replica.
Un regime a parte è stato fissato per il procedimento per decreto ingiuntivo: da oggi la fase monitoria passa online per intero (domanda al giudice e deposito del provvedimento da parte del giudice stesso), sia se si tratta di procedura già avviata, sia se deve ancora iniziare. Il giudizio di opposizione, invece, segue le regole generali fissate per i giudizi ordinari.

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi