Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 23 dicembre 2010 alle ore 16:40.

My24
L'abc della riforma Gelmini, come cambia l'università in Italia (Fotogramma)L'abc della riforma Gelmini, come cambia l'università in Italia (Fotogramma)

Atenei federati (articolo 3). E' una possibilità che possono cogliere 2 o più università per offrire servizi al top, abbattendo i costi. Bisognerà, però, avere il disco verde dal ministero dell'Istruzione. La federazione poi può aver luogo, anche, con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

Chiamata dei professori ordinari e associati (articolo 18). I posti di professore di prima e seconda fascia all'università saranno stabiliti sulla base di una programmazione triennale, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Gli atenei procedono alla copertura dei posti di professore a seguito di procedure pubbliche di selezione bandite dalle singole università, cui potranno accedere solo gli abilitati. Non possono partecipare ai procedimenti per la chiamata coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore dell'ateneo, con il rettore, direttore generale o un componente del cda. Tale divieto si applica anche agli assegni di ricerca e ai contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo. Al fine di procedere alla programmazione triennale, le università statali hanno la necessità di vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari nell'università stessa. Giro di vite sulla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca delle università (qualsiasi ne sia l'ente finanziatore). E' ammesa solo a professori e ricercatori, anche a tempo, ai titolari di assegno di ricerca, agli studenti dei corsi di dottorato (e a quelli delle lauree magistrali nell'ambito di specifiche attività formative), professori a contratto, personale tecnico-amministrativo dell'ateneo o di altre amministrazioni o società, purchè, però, in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca.

Comitato garanti per la ricerca (articolo 21). Viene istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca al quale, fra l'altro, compete l'indicazione dei criteri generali per le attività di valutazione dei risultati. Esso subentra alla commissione istituita per la valutazione delle domande per l'accesso al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (Firb), nonché alla commissione di garanzia prevista per la selezione dei programmi di ricerca di interesse nazionale.

Competenza disciplinare (articolo 10). Presso ogni ateneo è istituito un collegio di disciplina, composto da professori e ricercatori a tempo pieno. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore. Al collegio, compete esprimere un parere.

Shopping24

Dai nostri archivi