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Questo articolo è stato pubblicato il 23 dicembre 2010 alle ore 16:40.

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L'abc della riforma Gelmini, come cambia l'università in Italia (Fotogramma)L'abc della riforma Gelmini, come cambia l'università in Italia (Fotogramma)

Contratti per attività di insegnamento (articolo 23). Si riconosce alle università la facoltà di stipulare, gratis o a titolo oneroso, contratti con professionisti esterni (anche pensionati o lavoratori autonomi con un reddito annuo non inferiore a 40mila euro lordi) per migliorare l'attività didattica. I contratti a titolo gratuito (salvo quelli stipulati in convenzione con enti pubblici) non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo. Questi contratti sono stipulati dal rettore e possono durare un anno accademico, rinnovabile annualmente fino a un massimo di 5 anni. Gli atenei, poi, possono stipulare per esigenze didattiche, anche integrative, contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionale. Il titolo di dottore di ricerca, la specializzazione, l'abilitazione o altri eventuali titoli conseguiti all'estero costituiscono titolo preferenziale per firmare questi contratti. Al fine di favorire l'internazionalizzazione degli atenei, alle singole università è consentito affidare insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti straniei di chiara fama. Il curriculum del prescelto va pubblicato su internet, mentre il suo compenso è deciso dal cda.

Decreti attuativi riforma (articolo 5, commi 1 e 2 e commi da 7 a 9). Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma dell'università, targata Gelmini, il Governo dovrà emanare 4 decreti legislativi su: riordino contabilità atenei, premi agli atenei, valorizzazione professori e personale amministrativo e diritto allo studio. Il tutto a costo zero per l'erario. I decreti dovranno ricevere l'ok delle commissioni parlamentari e dovranno essere emanati d'intesa con le regioni. Gli effetti finanziari della nuove norme si conosceranno solo al momento dell'adozione dei decreti. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, si potranno fare correzioni e integrazioni.

Diritto allo studio (articolo 5, comma 6). In primo luogo, andranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) per garantire il pieno successo formativo di tutti gli studenti. Poi, bisognerà garantire a tutti la più ampia libertà di scelta degli studi più adatti e, per chi non dispone dei necessari mezzi economici, la certezza di poter, comunque, arrivare ai più alti livelli di istruzione. Si conferma il ruolo dell'università di essere un importante ascensore sociale.

Dottorato di ricerca (articolo 19). Si prevede in primo luogo che i corsi di dottorato di ricerca debbono essere accreditati dal ministero dell'Istruzione. I corsi di dottorato poi possono essere istituiti non solo dalle università, ma anche da istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, da qualificate istituzioni di formazione e ricerca avanzate, da consorzi tra atenei o tra università ed enti di ricerca privati o pubblici. Il numero di laureati da ammettere ai corsi di dottorato e il numero di dottorandi esonerati dai contributi per ragioni di reddito o di merito continuano ad essere decisioni di competenza dei Rettori, ma viene soppresso il vincolo di riservare borse di studio ad almeno metà dei dottorandi; tale disposizione, tuttavia, potrà essere applicata solamente dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale di accreditamento. La nuova disciplina del dottorato di ricerca introduce altresì nella legge la possibilità di applicare i contratti di apprendistato (previsti dalla legge Biagi, il Dlgs 276/2003) ai dottorandi in ricerca, utilizzando tali contratti in modo alternativo alle borse di studio. Le disposizioni dell'articolo in esame novellano la normativa vigente consentendo che la frequenza di un corso di specializzazione medica non escluda la possibilità di frequentare un corso di dottorato di ricerca; in questo caso, però, la durata del corso di dottorato viene ridotta ad un minimo di due anni. Previste poi nuove norme che disciplinano il congedo straordinario dei dipendenti pubblici che siano stati ammessi a corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa di studio.

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