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Questo articolo è stato pubblicato il 23 dicembre 2010 alle ore 16:40.

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L'abc della riforma Gelmini, come cambia l'università in Italia (Fotogramma)L'abc della riforma Gelmini, come cambia l'università in Italia (Fotogramma)

Equipollenze (articolo 17). Si prevede l'equipollenza - con le lauree di primo livello - dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del Dpr 10 marzo 1982, n. 162, e dei diplomi universitari triennali di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341. Ciò, però, solo se si tratti di titoli conseguiti al termine di un corso di durata triennale.

Fondo formazione impiegati pubblici (articolo 28). Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destinato, con una particolare attenzione, anche a quei funzionari pubblici degli enti locali interessati dall'assegnazione delle nuove responsabilità derivanti dall'applicazione delle norme sul federalismo fiscale. È autorizzata una spesa di 2 milioni a decorrere dal 2012 e fino al 2017.

Fondo per il merito (articolo 4). Istituito presso via XX Settembre, con il compito di promuovere l'eccellenza e il merito tra gli studenti (per la prima volta iscritti al primo anno) individuati mediante prove nazionali standard. Il fondo garantirà i cosiddetti prestiti d'onore (a tassi molti bassi) oppure fornirà borse di studio, determinate in base a voti e a reddito. Partirà se ci saranno le risorse disponibili. Ed è previsto anche che nei limiti delle risorse disponibili, gli studenti più bravi potranno non restituire i soldi ricevuti in premio. Il fondo per il merito verrà alimentato da prevalentemente da versamenti spontanei di privati. Ma sono previsti, anche, finanziamenti pubblici. Il 10% delle borse di studio dovrà essere appannagio degli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.

Fondo premialità (articolo 9). Che potrà essere rimpinguato anche con finanziamenti privati. Servirà per premiare i docenti bravi.

Interventi perequativi per gli atenei statali (articolo 11). Previsto, a decorrere dal 2011, che una quota pari almeno all'1,5% del fondo di funzionamento ordinario sia destinata a essere ripartita tra le università che presentino situazioni di sottofinanziamento. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione.

Lettori di scambio (articolo 26). Le università, sulla base di accordi culturali internazionali, possono conferire a studiosi stranieri in possesso di elevata e qualificata professionalità, incarichi annuali, rinnovabili, per attività legate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origini e alla cooperazione internazionale. La norma sana anche la posizione dei collaboratori esperti linguistici assunti dagli atenei come lettori di madrelingua straniera.

Mobilità docenti (articolo 7).

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