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Questo articolo è stato pubblicato il 23 dicembre 2010 alle ore 16:40.

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L'abc della riforma Gelmini, come cambia l'università in Italia (Fotogramma)L'abc della riforma Gelmini, come cambia l'università in Italia (Fotogramma)

Via libera a norme che favoriscono lo scambio di professori e ricercatori da un ateneo all'altro. Previsto anche che i professori universitari, a domanda, possano essere collocati - per massimo 5 anni, anche consecutivi - in aspettativa senza assegni, per lo svolgimento di attività professionali, pure in ambito internazionali, presso altri soggetti che, però, provvedono a stipendiarli. L'aspettativa è concessa dal rettore. Sono previsti poi incentivi per favorire la mobilità dei docenti e si sottolinea anche come in caso di cambiamento di sede, i professori e i ricercatori (sia di ruolo che a tempo determinato) responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservino la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti. A patto però che ciò sia scientificamente possibile e - soprattutto - che ci sia l'accordo del committente della ricerca.

Nucleo di valutazione d'ateneo (articolo 2, comma 1, lettere q e r). Che dovrà essere composto con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'università. Sarà integrato da una rappresentanza degli studenti. Il nucleo di valutazione avrà, tra l'altro, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratto di insegnamento.

Nuova governance universitaria (articolo 2). Entro 6 mesi dalla conversione in legge del ddl di riforma del sistema universitario, gli atenei dovranno approvare statuti con nuove caratteristiche. Intanto, ci dovrà essere un codice etico per evitare incompatibilità, conflitti d'interessi legati a parentele. Il rettore, poi, non potrà rimanere in carica per più di 6 anni, non rinnovabili. Qualora risulti eletto a rettore un professore appartenente ad altro ateneo, tale elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, e comporta pure lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Inoltre il posto resosi vacante può essere coperto solo in attuazione delle norme vigenti in materia di assunzioni. Il neo rettore sarà passibile anche di mozione di sfiducia, proposta dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Senato accademico e Consiglio di amministrazione, Cda, dovranno avere funzioni nette e distinte. Il primo (composto da un numero di professori non superiore a 35 unità) avanzerà proposte di carattere scientifico, ma sarà il Cda (11 componenti, di cui al massimo 3 membri esterni) ad avere la responsabilità delle spese, delle assunzioni e dei costi di gestione, anche delle sedi distaccate. Arrivano divieti per i componenti di Senato e Cda (con alcune eccezioni per rettore e direttori di dipartimento) di ricoprire altre cariche accademiche. Spazio, poi, a un direttore generale, che sostituirà l'attuale direttore amministrativo. Il nuovo Dg avrà compiti di grande responsabilità (dal personale, alla gestione amministrativa e contabile dell'ateneo) e dovrà rispondere delle sue scelte, come un vero e proprio manager privato. Riordino, pure, per i dipartimenti, che avranno compiti di organizzare la didattica di settore e tutte le attività connesse e accessorie. Ogni dipartimento dovrà avere almeno 35 professori e ricercatori, anche, a tempo determinato. Ovvero 40 nelle università con un numero di docenti superiore a mille unità. I dipartimenti posso raggrupparsi in facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni. All'interno del dipartimento o del raggruppamento ci dovrà essere (a costo zero per l'Erario) una commissione paritetica docenti-studenti per assicurare l'alta qualità del servizio e monitorare l'offerta formativa e l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori, valutandone i risultati. Una specifica niente affatto secondaria, visto che dalla valutazione dei ragazzi dipenderà (parte) dell'attribuzione dei fondi all'ateneo. Sì poi agli insegnamenti, corsi di studio e forme di selezione svolti in lingua inglese. Con l'arrivo dei nuovi statuti, tutti gli attuali organi universitari decadranno automaticamente. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Pensioni a 70 anni (articolo 25). Salta il biennio Amato, che consentiva ai docenti il fuoro ruolo per due anni. Con l'entrata in vigore quindi delle nuove norme, i professori ordinari andranno in pensione a 70 anni, mentre gli associati a 68.

Promozione ad associato (articolo 29, comma 9). A valere sugli 800 milioni di risorse in più che arriveranno dal 2011 al fondo di funzionamento ordinario per effetto della legge di stabilità appena approvata, è riservata una quota non superiore a 13 milioni l'anno per il 2011, a 93, per il 2012, e a 173 per il 2013, per la chiamata di professori associati. Si tratta, spiega la relazione tecnica al ddl, di un piano straordinario per la "promozione" ad associato dei ricercatori di ruolo. Nell'ipotesi che le università esercitino tale facoltà per chiamare personale già in servizio nell'ateneo nella misura del 50% dei nuovi professori associati e che la restante percentuale sia rappresentata da nuovi ingressi, la norma consentirebbe di finanziare la chiamata annua di circa 1.500 associati nel triennio 2011-2013.

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