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Questo articolo è stato pubblicato il 23 dicembre 2010 alle ore 16:40.

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L'abc della riforma Gelmini, come cambia l'università in Italia (Fotogramma)L'abc della riforma Gelmini, come cambia l'università in Italia (Fotogramma)

Premi alle università (articolo 5, comma 3). Bisognerà introdurre un sistema di accredito delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato, utilizzando specifici indicatori definiti dall'Anvur. L'obiettivo è evitare che si creino insegnamenti e strutture non necessarie. L'efficienza dell'ateneo sarà valutata, periodicamente, dall'Anvur. Due gli indicatori principali: qualità della ricerca e della didattica. Ai migliori, arriveranno più soldi dal fondo di finanziamento ordinario. Per chi riporterà voti bassi, invece, la cinghia si ristringe.

Politiche di reclutamento (articolo 5, comma 5). Prevista l'attribuzione di una quota non superiore al 10% del fondo di finanziamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati dall'Anvur.

Principi ispiratori della riforma (articolo 1). Si chiarisce che gli atenei sono, prima di tutto, sedi di libera formazione e strumento per la circolazione del sapere. Nel loro operare poi sono tenuti a rispettare i principi di autonomia e di responsabilità (finanziaria, scientifica, didattica), anche sperimentando, in accordo con Viale Trastevere, nuovi modelli organizzativi e funzionali e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica. Disco verde anche ad accordi su base interregionale tra atenei. Il diritto allo studio per tutti e il merito vanno promossi e valorizzati. Finisce l'era dei finanziamenti "pioggia": le università saranno valutate e le risorse pubbliche assegnate in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti.

Progetti di ricerca (articolo 20). La norma dispone la sperimentazione triennale della tecnica di valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First). La valutazione deve essere svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero (mentre nel testo precedentemente approvato dal Senato si parlava di professionisti e non di studiosi). Si prevede anche che i membri del comitato - chiamato a valutare i progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore a 40 anni - debbano essere "in maggioranza" di età inferiore a 40 anni.

Qualità sistema universitario (articolo 13). Si fa riferimento alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. E si prevede che gli incrementi premianti siano disposti annualmente con decreto di viale Trastevere, in misura compresa fra lo 0,5% e il 2% del fondo di funzionamento.

Ricercatori a tempo determinato (articolo 24). Per i ricercatrori sono previsti contratti a tempo determinato, di tipo "tenure track". Di due tipi. Contratti di durata triennale, prorogabili per due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del ministero dell'Istruzione (per la cui emanazione non è previsto un termine). I contratti possono essere stipulati con lo stesso soggetto anche in sedi diverse. La seconda tipologia, sono contratti triennali non rinnovabili riservati ai candidati che abbiano usufruito già dei contratti del primo tipo, oppure abbiano usufruito di assegni di ricerca per tre anni (anche non consecutivi) o di borse post-dottorato, oppure di contratti o borse presso atenei stranieri. Questo secondo tipo di contratto è stipulato esclusivamente con il regime del tempo pieno, mentre i contratti del primo tipo possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore per il tempo pieno e a 200 ore per il tempo definito. Si prevede poi che nel terzo anno di questa tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuti il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, dando pubblicità alla procedura sul proprio sito. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti internazionalmente individuati con un apposito regolamento di ateneo. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, titolare degli assegni di ricerca e dei contratti a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici non può essere superiore a 12 anni, escludendo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli: il loro espletamento, però, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

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