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Questo articolo è stato pubblicato il 04 aprile 2011 alle ore 08:42.

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Sui bilanci comunali il federalismo solleva un'altra incognita, da 6 miliardi di euro: si tratta dei trasferimenti regionali, correnti e in conto capitale, che dal 2013 dovranno cedere il passo a una compartecipazione ai tributi dei governatori, addizionale Irpef in primis.
Il meccanismo è contenuto nel decreto sul fisco regionale approvato giovedì scorso dal consiglio dei ministri, ma è vitale per i sindaci, che infatti hanno rivendicato un ruolo di primo piano anche su questo aspetto.

Spetterà ad ogni Regione a statuto ordinario individuare l'ammontare dei trasferimenti regionali fiscalizzati che hanno «carattere di generalità e permanenza», escludendo quelli sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per farsi un'idea dei numeri che girano fra Regioni (a statuto ordinario) e Comuni basta prendere le tabelle allegate alla relazione del governo sul federalismo fiscale: nel 2008 sono affluiti dalle Regioni alle casse comunali oltre 6 miliardi, di cui 3,7 relativi alla parte in conto capitale.
La soppressione è contestualmente compensata mediante una compartecipazione dei municipi al gettito dei tributi regionali, prioritariamente all'addizionale regionale Irpef, o con la devoluzione di tributi regionali, in modo da assicurare un importo uguale ai trasferimenti soppressi. Ma, si sa, la compartecipazione è destinata a distribuirsi fra i Comuni di una regione in modo diverso dai trasferimenti aboliti, perciò, per realizzare la soppressione dei trasferimenti regionali in forma progressiva e territorialmente equilibrata, è previsto che una quota - non superiore al 30% del gettito dei tributi destinati ai Comuni - vada ad alimentare un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. I criteri di riparto del fondo, che ha una durata triennale, sono tutti da definire. Per questi, per la determinazione delle quote di gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo municipio in cui si sono verificati i presupposti d'imposta, è previsto che la Regione proceda, previo accordo in Consiglio delle autonomie locali d'intesa con i Comuni, con atto amministrativo. Non è specificato che cosa succede se non si raggiunge l'accordo: in caso di inadempimento da parte della Regione nella fiscalizzazione dei trasferimenti, è previsto il potere sostituito da parte dello Stato.

Gli stessi criteri si applicano per la soppressione dei trasferimenti regionali destinati alle Province. In questo caso, però, la Regione "cede" una compartecipazione alla tassa automobilistica sugli autoveicoli di sua competenza, anche qui in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai fondi soppressi. In caso di incapienza della tassa automobilistica le Regioni devono assicurare la compartecipazione ad un altro tributo. Anche per le province è prevista l'istituzione di un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. Mentre in questo caso è fissato il termine del 30 novembre 2012 per portare a compimento il processo, dopo di che scatta il potere sostitutivo statale.

Ma è il capitolo perequazione a sollevare i dubbi più importanti, che si annidano sulle modalità di coordinamento dei fondi sperimentali regionali di riequilibro, con i fondi perequativi ex trasferimenti statali. Fondi perequativi che la norma istituisce nel bilancio delle Regioni a statuto ordinario, uno in favore dei Comuni e l'altro a favore di province e città metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato. La nebbia che circonda i fondi perequativi è ancora fitta; si sa solo che sono alimentati con quote del gettito dei tributi della fiscalità immobiliare e della compartecipazione ai tributi da trasferimento immobiliare (per i Comuni) e dalla compartecipazione provinciale all'Irpef (per le Province), ma sono ancora da disegnare le modalità di alimentazione e di riparto.

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