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Questo articolo è stato pubblicato il 17 maggio 2012 alle ore 17:30.
L'ultima modifica è del 16 maggio 2012 alle ore 16:12.

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Il decreto che ripristina le commissioni bancarie è legge. Il provvedimento reintroduce le commissioni modificando la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nel decreto liberalizzazioni 1/2012 varato dal Governo Monti. Ma non solo. Fra le novità la commissione non si applica per sconfinamenti delle famiglie pari o inferiori a 500 euro per un massimo di 7 giorni. Ma ci sono anche interventi che dimezzano i commissari dell'Agcom o modificano le disposizioni sul rating di legalità delle imprese. Ecco l'abc del provvedimento.

Agcom, nomine (articolo 1, comma 2-bis). Intervento sui criteri di composizione e di nomina dei commissari dell'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), i cui membri dovranno essere rinnovati nel corso del corrente mese di maggio. La modifica prevede che il Senato e la Camera eleggano due (anziché quattro) commissari ciascuno e che pertanto ciascun senatore e ciascun deputato esprima il voto indicando un solo nominativo.

Arbitro bancario finanziario attivabile dal prefetto (articolo 1, comma 1-quinquies). Il prefetto può attivare l'Arbitro bancario finanziario attraverso una segnalazione per specifiche problematiche relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente in forma riservata. Il prefetto, dopo un'informativa sul merito dell'istanza, invita la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. In seguito, il prefetto può effettuare la relativa segnalazione all'Arbitro il quale si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

Commissioni bancarie (articolo 1, commi 1, lettera a e commi 1-bis e 1-quater). Modifiche al «decreto liberalizzazioni» (decreto-legge 1/2012): la norma dispone che la nullità delle clausole che prevedono commissioni per le banche per la concessione di linee di credito, anche nel caso di sconfinamenti, si applichi solo a quelle stipulate in violazione delle disposizioni adottate dal Cicr in applicazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che le disposizione attuative del Cicr sono adottate con l'obiettivo di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili. In riferimento alla commissione di istruttoria veloce, è stabilito che non si applichi alle famiglie titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento o oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore a sette giorni consecutivi.

Entrata in vigore (articolo 2). Il decreto legge è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta (dunque il 25 marzo 2012).

Osservatorio sull'erogazione del credito (articolo 1, comma 1, lettera b). Prevista l'istituzione di un Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. L'Osservatorio sarà costituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, presso il Mef, avvalendosi delle relative strutture e senza oneri per la finanza pubblica. Vi partecipano: due rappresentanti del Mef (di cui uno con funzioni di presidente); un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un rappresentante della Banca d'Italia; un rappresentante delle Associazioni dei consumatori (su indicazione del Consiglio nazionale consumatori e utenti); un rappresentante dell'Abi; tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale; un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. I componenti non hanno diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario alla propria clientela, in particolare alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili; può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate; elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute; analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito; formula eventuali proposte in un "Dossier sul credito" che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati; promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

Rating di legalità delle imprese (articolo 1, comma 5-quinquies). Modifica la norma che ha introdotto la disciplina del rating di legalità delle imprese, prevedendone l'attribuzione su richiesta di parte e solo a imprese che operano nel territorio nazionale con un fatturato minimo di due milioni. Un regolamento dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e un decreto emanato dal Mef e dal Mise daranno successivamente attuazione alle disposizioni in esame.

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