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Questo articolo è stato pubblicato il 12 febbraio 2013 alle ore 13:09.
Ispezioni ridotte su caldaie per il riscaldamento e condizionatori estivi e meno costi per i cittadini. Rivisti i limiti di accensione e istituzione del catasto degli impianti termici. Verifiche effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati. Il Governo cerca di evitare una nuova condanna di Bruxelles e vara le nuove regole sui controlli e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
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Ispezioni limitate agli impianti medio-grandi
Il nuovo regolamento, oggi all'esame della riunione del preconsiglio (la riunione tecnica di preparazione al prossimo consiglio dei ministri) , risponde e risolve i rilievi mossi dalla Commissione europea alla disciplina italiana sui controlli e le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione. In questo senso viene previsto che per gli impianti termici al di sotto dei 100KW per l'accertamento del rapporto di efficienza energetica, in alternativa all'obbligo di ispezione richiesto oggi dalla legge, sarà sufficiente il documento inviato dal manutentore o dal terzo responsabile.
In questo modo vengono drasticamente ridotti gli obblighi oggi a carico dei cittadini visto anche che gli impianti inferiori ai 100 kw installati oggi in Italia sono circa il 90 per cento. Il "bollino blu" sulle caldaie oggi pagato alla Pa per coprire i costi di gestione del sistema di ispezioni è parametrato al numero dei controlli effettuati sul luogo. Il taglio delle ispezioni si tradurrà dunque in un taglio dei costi per le famiglie. Senza considerare poi l'obbligo per i cittadini di farsi trovare sul posto e in casa nel giorno del controllo.
La periodicità dei controlli
Il regolamento riscrive la tabella sulla periodicità dei controlli di efficienza energetica (Allegato A) effettuati congiuntamente al controllo e alla manutenzione ai fini della sicurezza degli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica maggiori di 10KW e di impianti di climatizzazione estiva di potenza superiore ai 12 kw. La tabella, di fatto, regola la cadenza dei controlli di efficienza energetica, in funzione della potenza e la tipologia del generatore, soprattutto quando questi vengono effettuati con scarsa frequenza.
Nel definire le operazioni di manutenzione e la loro periodicità, si continuerà comunque a fare riferimento in prima battuta alle indicazioni fornite dall'installatore. In assenza di queste varranno le indicazioni del fabbricante e, in casi residuali, le specificazioni contenute nella normativa tecnica, come può essere lo stesso schema di regolamento in corso di approvazione.
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