Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 18 ottobre 2010 alle ore 09:51.

My24
Un arbitro per le liti allo sportelloUn arbitro per le liti allo sportello

Conti correnti, mutui, e bancomat sono in testa alla hit delle controversie sottoposte all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario in questo primo anno di attività. Attivo dal 15 ottobre del 2009, l'organismo indipendente, fortemente voluto da Bankitalia e previsto dal Testo unico bancario, offre un'alternativa stragiudiziale per dare una soluzione alle liti tra banche, intermediari e clientela, più rapida e meno costosa rispetto al ricorso al giudice. Oltre 2.600 i ricorsi giunti nei tre collegi: in testa Milano con il 44% dei ricorsi, seguita da Roma con il 35% e da Napoli con il 22%; nonostante la valanga di ricorsi, le decisioni prese sono state oltre 1.200, il 42% a Milano, il 35% a Roma e e il 23% a Napoli.

Meccanismo
Per esaminare le controversie in ogni collegio l'organo che prende la decisione è composto da cinque membri: il presidente e due componenti scelti da Bankitalia, uno designato dalle associazioni degli intermediari e un quinto designato dalle associazioni che rappresentano i clienti, consumatori e imprese. «L'Arbitro è uno strumento utile, che funziona – è il giudizio di Anna Bartolini, designata al collegio di Milano dal Consiglio nazionale consumatori utenti – nel quale vengono esaminate con attenzione piccole e grandi controversie. In un certo senso sono state democratizzate le divergenze fra banche, intermediari e utenti, grazie a questo strumento accessibile anche senza l'ausilio di un avvocato». Molto contenuto, infatti, il costo del ricorso: un contributo spese di 20 euro, rimborsato dall'intermediario o dalla banca se il ricorso è accolto. Fondamentale per la Bartolini il recepimento della direttiva 2007/64/CE, attuata con il Dlgs 11/2010, che detta a chiare lettere obblighi e responsabilità nei servizi di pagamento.

«Una grande funzione dell'arbitrato – spiega Daniela Primicerio, nominata dal Cncu nel collegio di Roma – è la finalità di moral suasion nei confronti delle banche che, in un terzo dei casi, prima che l'organismo prenda la decisione, trovano un accordo con il cliente». Un terzo delle decisioni, infatti, arriva per cessazione della materia del contendere, un terzo per accoglimento delle ragioni del cliente, mentre sono un terzo i "non accoglimenti", legati alla non competenza o alla non ricevibilità.

Bilancio
In attesa del rapporto ufficiale sui risultati del primo anno di attività, che dovrebbe essere pubblicato nel corso della Giornata del risparmio, il 28 ottobre, la relazione pubblicata a fine marzo segnalava che i ricorsi sono concentrati in capo a un numero ristretto di gruppi bancari e che il 44% proviene dal nord, seguito dal centro con il 34%, mente il sud contribuisce per circa un quinto (22%). I ricorsi, 1.052 fino al 31 marzo, hanno riguardato nell'87% dei casi il sistema bancario; seguono le finanziarie (7%) e Poste italiane (4%).

Nelle sue decisioni l'arbitro ha ricordato che la portabilità dei finanziamenti è sempre gratuita e non ammette l'addebito di oneri, ma anche che l'estinzione anticipata del mutuo comporta la risoluzione del contratto per la polizza accessoria, con restituzione delle rate del premio successive all'estinzione del finanziamento. Per quello che riguarda gli assegni, è onere del cliente la custodia dei carnet, mentre spetta all'intermediario il rifiuto del pagamento di titoli contraffatti. Per esempio, l'Arbitro ha deciso che la diligenza dell'intermediario impone di rilevare eventuali anomalie, tra cui l'importo elevato dell'assegno e la sua sproporzione rispetto alla giacenza, alla scarsa movimentazione del conto e all'età avanzata del correntista.

Ammissibilità
Attenzione, però, le controversie da sottoporre all'attenzione dell'Arbitro devono riguardare operazioni successive al 1° gennaio 2007, al di sotto dei 100mila euro se il cliente chiede una somma di denaro, mentre se vuole accertare diritti, obblighi e facoltà (come la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo l'estinzione del mutuo) non sono previsti limiti.

Prima, però, bisogna rivolgersi al proprio istituto di credito, che ha 30 giorni per rispondere. Poi se non risponde o non si è soddisfatti ci si può rivolgere all'Arbitro, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo, inviando il ricorso e pagando il contributo di 20 euro. L'arbitro non può però intervenire sulla compravendita di azioni e obbligazioni, su operazioni in strumenti finanziari derivati, su beni in leasing o venduti con operazioni al consumo e su controversie già all'esame dell'autorità giudiziaria.

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi