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Questo articolo è stato pubblicato il 29 novembre 2010 alle ore 14:00.
Il passaggio può, tuttavia, comportare sia costi diretti (a seconda di quanto previsto dallo statuto dei singoli fondi) che indiretti derivanti dalla perdita, eventuale, del contributo del datore di lavoro qualora il contribuente opti per una forma previdenziale individuale che non sia frutto di una contrattazione collettiva e che non contempli, pertanto, la possibilità di beneficiare di questo ulteriore versamento.
Qualora, però, un lavoratore, in caso di nuova occupazione in un'azienda appartenente a un altro comparto, perda i requisiti di residenza nel fondo pensione negoziale a cui è iscritto, può scegliere di passare a un altro fondo anche prima dei due anni minimi richiesti dalla legge. Sono ammessi anche casi di portabilità interna, ovvero tra i vari comparti dello stesso fondo.
Il passaggio da una linea all'altra è gratuito o, in alcuni fondi, costa 10 euro. Anche in questo caso, come per la portabilità esterna, è previsto un vincolo temporale (che varia da fondo a fondo e di solito è di almeno un anno) per garantire una certa stabilità finanziaria al gestore del fondo.
REVERSIBILITÀ
La rendita passa al beneficiario
Come per il primo pilastro, anche per il secondo (fondi negoziali e aperti) e per il terzo (piani individuali pensionistici) è possibile estendere i benefici della fase in cui si percepisce la rendita – tecnicamente, il de-cumulo del montante previdenziale – a beneficiari ed eredi, attraverso il meccanismo della reversibilità. Anche la previdenza complementare, quindi, offre uno scatto in più rispetto alla rendita vitalizia (che viene pagata all'aderente finché è in vita e poi si estingue) attraverso più opzioni che, però, variano da fondo a fondo. Quel che è certo è che tutti i sistemi di accesso al secondo e terzo pilastro consentono di optare per una rendita reversibile, pagata all'aderente finché in vita e, in seguito, al beneficiario prescelto, fino al decesso di quest'ultimo.
Nel sistema di garanzie accessorie agganciate alla fase di de-cumulo rientra anche la rendita certa. In questo caso l'aderente sceglie un arco temporale di certezza (solitamente da 5 a 15 anni) all'interno del quale la rendita viene pagata comunque. Dopodiché la rendita torna vitalizia e, pertanto, si estingue se l'aderente muore. E poi c'è la cosiddetta rendita controassicurata: in caso di decesso del titolare della posizione individuale durante i primi anni del pensionamento, viene restituito ai beneficiari il montante previdenziale residuo non ancora convertito in rendita.
C'è poi la rendita long term care che può prevedere il raddoppio della rendita in caso di non autosufficienza del pensionato. Nel pacchetto possono essere inclusi anche ola copertura temporanea in caso di morte (Tcm) e ulteriori servizi in caso di decesso, infortuni sul lavoro, invalidità totale e permanente, o malattie gravi: opzioni non esclusive ma abbinabili alle altre rendite (vitalizia, reversibile, certa, etc.). Ovviamente le rendite che prevedono garanzie accessorie come quelle sopra indicate, presentano importi inferiori rispetto alla rendita vitalizia, a parità di altre condizioni.
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