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Questo articolo è stato pubblicato il 27 marzo 2011 alle ore 15:34.

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Non è un decreto legge anti-scalate o ad personam, quello pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ma un "semplice" cambio di calendario per le assemblee di bilancio di quasi tutte società quotate. Evidentemente, ne potranno beneficiare le società (o "la" società) che si trovino in situazioni in cui l'imminenza dell'assemblea avrebbe impedito l'elaborazione e la messa in opera di strategie finalizzate a fronteggiare "eventuali" emergenze in atto.

Per analizzare il decreto sotto il profilo tecnico, occorre fare un passo indietro e rammentare che, per effetto dell'adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva shareholders rights, l'articolo 154-ter del Tuf, a seguito dell'articolo 3 del decreto legislativo 27/2010, dispone ora che «gli emittenti quotati» devono mettere a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale «entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio» (comma 1) e che «tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni» (comma 2).

In altri termini, se è possibile che la bozza di bilancio sia resa pubblica fino al centoventesimo giorno posteriore alla chiusura dell'esercizio e se tra il giorno di divulgazione della bozza e il giorno dell'assemblea convocata per la sua approvazione devono trascorrere almeno 21 giorni, allora la conclusione è che la nuova norma del Tuf ha comportato un disallineamento tra il Tuf e il termine di 120 giorni, concesso dall'articolo 2364 del codice civile per lo svolgimento dell'assemblea annuale di bilancio. Al cospetto del nuovo articolo 154-ter del Tuf si sono quindi avute tre situazioni:
- quella delle società che, avendo già nel proprio statuto la previsione di poter approvare il bilancio entro il centottantesimo giorno dalla data di chiusura dell'esercizio (facoltà spettante, in base all'articolo 2364 del codice civile, alle «società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società»), non hanno subìto alcun impatto per effetto del nuovo articolo 154-ter del Tuf;
- quella delle società che, volendo sfruttare il maggior lasso di tempo per l'approvazione del bilancio, ma non avendo la clausola dei 180 giorni nel loro statuto, hanno provveduto ad aggiornarlo in tempo utile per far sì che l'assemblea di approvazione del bilancio 2010 potesse svolgersi anche dopo il mese di aprile 2011;
- quella delle società che non hanno nello statuto la clausola dei 180 giorni e che, non avendo provveduto ad alcun aggiornamento statutario, hanno dovuto necessariamente convocare l'assemblea entro il 30 aprile 2011 e cioè entro il centoventesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio 2010.

È proprio su questo aspetto che il decreto legge si incardina, prevedendo che, in considerazione del nuovo disposto dell'articolo 154-ter del Tuf, «è consentito ... convocare l'assemblea» ordinaria annuale nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche se tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.
Prevista, quindi, la possibilità delle società quotate di svolgere assemblee fino al 29 giugno 2011, il decreto si occupa poi delle assemblee (e cioè praticamente tutte) che siano già state convocate: viene dunque «consentito» a queste società «di convocare l'assemblea ... a nuova data» rispettando comunque i termini dell'articolo 125-bis del Tuf, e cioè l'ordinario termine di trenta giorni per la pubblicazione dell'avviso di convocazione oppure il termine di quaranta giorni se si tratta di assemblea da convocarsi (anche) per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

L'unico limite è che, alla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè oggi, «non sia ancora decorso, con riferimento all'assemblea originariamente convocata, il termine indicato all'articolo 83-sexies, comma 2», vale a dire che non sia ancora maturata la cosiddetta record date, e cioè il giorno nel quale l'azionista consegue il diritto di partecipare all'assemblea, coincidente con il «termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea» (nel caso di Parmalat, essendo l'assemblea fissata per il 12 aprile, la record date è il 1° aprile 2011).

Il decreto si occupa infine del caso che l'assemblea già convocata, e oggetto di spostamento, abbia all'ordine del giorno anche la nomina di cariche sociali o che si svolga anche in parte straordinaria: su quest'ultimo punto il decreto dispone che la nuova convocazione della sessione ordinaria trascina con sé anche la parte straordinaria. Quanto all'elezione degli organi sociali, il decreto fa salve le liste già presentate anche in vista della nuova convocazione entro il centottantesimo giorno ma consente la presentazione di nuove liste. Dato che queste devono essere depositate presso la società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, la nuova convocazione dovrà ovviamente tener conto della necessità del decorso di questo periodo.

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