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Questo articolo è stato pubblicato il 29 aprile 2011 alle ore 18:16.

È la divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose allo scopo di provocare sensibili alterazioni del prezzo dei valori mobiliari. La definizione del reato è contenuta nell'articolo 501 c.p.: è colpevole di aggiotaggio «chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di Borsa o negoziabili nel pubblico mercato».

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