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Questo articolo è stato pubblicato il 29 aprile 2011 alle ore 18:33.
Il contributo integrativo va addebitato in fattura da parte dei professionisti i quali esercitano il diritto di rivalsa sul cliente. Nel diritto tributario, il diritto di rivalsa è il diritto del soggetto passivo del tributo (nel nostro caso il professionista iscritto all'Ordine) di richiedere a un altro soggetto (nel nostro caso, il cliente a cui viene addebitata la parcella) una somma di denaro pari al tributo di cui è debitore. Il contributo integrativo che va alla previdenza è imponibile Iva (come prevede l'articolo 16 del decreto legge 41/1995), ma non si calcola sui rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte e il cliente deve obbligatoriamente pagare al professionista il contributo integrativo, circostanza che non sussiste per il contributo del 4% della gestione separata Inps, dove manca per legge il diritto di rivalsa.
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