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Questo articolo è stato pubblicato il 29 aprile 2011 alle ore 19:03.
Il principio del cosiddetto "pro rata temporis" stabilisce che gli enti di previdenza privatizzati possano adottare provvedimenti di variazione per ogni criterio di determinazione del trattamento pensionisticocon il rispetto di diritti acquisiti e anzianità assicurative già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche stesse. Inizialmente, la legge 335/95 (articolo 3, comma 12) aveva introdotto un principio rigido del rispetto del pro rata, affemando che variazioni di aliquote, coefficienti e altri parametri dovessero avvenire «nel rispetto del pro rata». La Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006,articolo 1 comma 763) ha attenuato il vincolo tramite un diversa formulazione. La norma ora prevede che si possa intervenire «avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche».
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