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Questo articolo è stato pubblicato il 10 maggio 2011 alle ore 07:53.
La distribuzione dei dividendi da parte delle società quotate alle persone fisiche, per partecipazioni non qualificate detenute al di fuori del reddito d'impresa, comporta il pagamento della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%. L'azionista riceve il dividendo netto e non deve dichiarare il lordo nel proprio modello Unico o nel 730, in quanto la tassazione viene effettuata alla fonte con la ritenuta del 12,5%, che è a titolo definitivo.
Se la partecipazione è qualificata, invece, la società quotata distribuisce il dividendo senza operare alcuna ritenuta, ma l'azionista deve provvedere a pagare l'Irpef sul 40% o sul 49,72% degli utili incassati. Deve utilizzare la colonna 2 del rigo RL1 del modello Unico PF o del rigo D1 del 730, indicandovi il 40% di quanto riportato nella relativa certificazione rilasciata dalla società, ai punti 28, 30 e 32 (in colonna 1 va riportato il codice 1). Se gli utili o le riserve distribuite sono stati prodotti dalla società in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, va indicato il 49,72% di quanto indicato ai punti 29, 31 e 33 dalla certificazione, riportando in colonna 1 il codice 5.
Se il dividendo distribuito è relativo ad una partecipazione, qualificata o non qualificata, detenuta nell'ambito del reddito d'impresa da un imprenditore individuale o da una società di persone (articolo 59, Tuir), rileva ai fini del reddito d'impresa nel modello Unico PF o SP, nella misura del 49,72% del suo ammontare (40%, se formato con utili prodotti dalla società distributrice fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007). Se il socio è una società di capitali, rileva per il 5% del suo ammontare. In questi casi, il dividendo va registrato al 100% in contabilità generale e poi va fatta una variazione in diminuzione della parte esente nel modello Unico.
La partecipazione ad una società quotata è qualificata se rappresenta una percentuale superiore al 2% dei «diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria» ovvero al 5% del capitale o patrimonio sociale. È non qualificata se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 5% del capitale o patrimonio sociale e comunque rappresenta diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria pari o inferiori al 2%. È sufficiente che sia superato uno solo dei due limiti, perché la partecipazione sia considerata qualificata.
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