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Questo articolo è stato pubblicato il 13 ottobre 2011 alle ore 08:40.

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I risparmiatori italiani possono partecipare alle operazioni di ristrutturazione sui titoli internazionali che hanno in portafoglio ma, per farlo concretamente, le dovrebbero conoscere.

È il paradosso regolamentare posto dalla vicenda della Bank of Ireland nella quale molti investitori della penisola hanno visto ridursi in cenere i propri investimenti perchè non informati per tempo dell'offerta di scambio proposta ai bondholder dalla banca irlandese. Ed è anche il motivo che sta spingendo la Consob ad intervenire. La commissione di vigilanza, a quanto si apprende, ha ricevuto numerose denunce da parte dei risparmiatori maltrattati, le sta esaminando e non è escluso che possa emanare una comunicazione richiamando gli intermediari ai loro doveri di diligenza e correttezza.
Non sarebbe la prima volta che i regulator italiani intervengono per sanare una disparità di trattamento a sfavore dei bondholder della penisola.

Fino a poco tempo fa quest'ultimi erano addirittura esplicitamente esclusi dalle ristrutturazioni internazionali del debito. Il motivo: l'esistenza in Italia di due distinte normative cui quelle operazioni erano attratte, la disciplina del prospetto informativo (comune a tutti i paesi) e quella delle offerte di scambio (come come tecnicamente si configurano le ristrutturazioni del debito) che invece, nel suo versante obbligazionario, è tipica della penisola. Per evitare i costi di questo doppio onere regolamentare gli stranieri preferivano escludere direttamente i possessori italiani dei bond (nel 2009 accadde nelle operazioni della Gmac e di Baa). Per sanare la discriminazione la Consob propose una modifica del Testo unico che il parlamento, con insolita rapidità, accolse e finalmente, nell'ottobre dello scorso anno, un regolamento dell'authority (quello sul'Opa) ha escluso le operazioni transfrontaliere sul debito dalla disciplina delle offerte pubbliche.

Ora il problema si ripropone per un 'vulnus' informativo. Le notizie sulle operazioni internazionali giungono, comunicate dagli emittenti o dai loro consulenti legali, ai depositari centrali (Clearstream, nel caso di Bank of Ireland) e quest'ultimi le trasmettono agli intermediari che hanno conti di deposito presso di loro. Ma perchè a quel punto il circuito si interrompe e gli intermediari (con qualche eccezione) rimangono passivi? Che obblighi hanno. All'estero, dove le ristrutturazioni del debito coinvolgono solo gli investitori istituzionali, che hanno un accesso diretto alle informazioni, il problema non si pone. Ma in Italia è diverso perchè una quota significativa di questi strumenti finanziari finisce direttamente nei portafogli degli investitori al dettaglio.

Qui e lì, nelle norme della Consob, il tema è affrontato. Ad esempio il regolamento emittenti stabilisce (art.38) che i depositari, cioè le banche, informino i depositanti delle offerte d'opa in tempo utile per l'adesione. Nello stesso regolamento gli emittenti italiani quotati debbono fornire al pubblico «senza indugio» le informazioni perchè «i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i loro diritti». Peccato che Bank of Ireland non era oggetto di un'opa e, soprattutto, non è un emittente quotato italiano.
Nel regolamento dell'authority sugli intermediari, per la verità, è sottolineato a loro carico (art.27) un obbligo generale ad informare affinchè i risparmiatori «possano prendere le decisioni in materia d'investimenti in modo consapevole». Ma spesso questo precetto è interpretato come vincolante solo nel momento della vendita dei prodotti finanziari. E non per l'intera durata del servizio di custodia dei titoli, che pure non è erogato gratuitamente.

In effetti la Consob potrebbe richiamare gli intermediari ad attenersi alla sostanza più che alla forma del loro mandato fiduciario. Sgombrando il campo dai tanti problemi formali che potrebbero essere opposti. Dopotutto si tratta semplicemente di rilanciare quelle informazioni che il circuito dei depositari centrali già rende disponibili. Anche in assenza di prospetti informativi o di offerte pubbliche quelle notizie possono essere divulgate agli interessati senza incorrere nel rischio di una sollecitazione abusiva. Ciò che in effetti gli intermediari più scrupolosi, anche in questa occasione, hanno già fatto per proprio conto.

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